Simple Assault Conviction and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was prosecuted for aggression based on his participation in an assault where the victim was struck with a shovel and shoved, resulting in injuries noted in medical certificates. After trial, the court found the defendant guilty of simple assault (lesioni semplici) under Article 123, as the charge of aggression was not fully substantiated, while rejecting the defense arguments of provocation or self-defense. Consequently, the court sentenced the defendant to a fine of 45 daily rates of 110 francs each, totaling 4,950 francs, with the execution conditionally suspended for two years, and ordered the payment of a 500 franc fine and court costs, while referring civil claims to the competent forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 134 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 250 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 123 cifra; Simple Assault Conviction and Sentencing: After trial, the court found the defendant guilty of simple assault (lesioni semplici) under Article 123, as the charge of aggression was not fully substantiated, while rejecting the defense arguments of provocation or self-defense. Consequently, the court sentenced the defendant to a fine of 45 daily rates of 110 francs each, totaling 4,950 francs, with the execution conditionally suspended for two years, and ordered the payment of a 500 franc fine and court costs, while referring civil claims to the competent forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense of simple bodily harm (lesioni semplici), for which the defendant was declared guilty in the final ruling.
This provision is cited to determine the alternative custodial sentence in case of non-payment of the fine imposed in order 2.
This article governs the cancellation of the conviction from the judicial record, as mentioned in the communication section.
This provision is cited in order 1.1 concerning the suspension of the execution of the pecuniary penalty for a probationary period.
This refers to the general rules regarding fines/pecuniary penalties applied in order 1.
This procedural rule was cited regarding the deadline for requesting the grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.363 DA 2487/2009 · Bellinzona 29 aprile 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 12 settembre 2008, a __________, in correità con __________ e __________, partecipato all’aggressione di CIVI 1, nella quale riportava le lesioni attestate dal certificato medico di data 12 settembre 2009 (recte: 2008) e dalle foto scattate e meglio, colpendolo dapprima con una pala, riparatosi nel frattempo CIVI 1 nella vettura, __________ e __________ successivamente lo spintonavano, colpendo al torace;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2487/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 9’900.-- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 110.-- (centodieci) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, i difensori, la parte civile, i patrocinatori, e gli interpreti, mentre __________ ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato e dei testi;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale rileva che si è trattato di un’aggressione senza motivi e senza che vi sia stata alcuna provocazione. Egli osserva inoltre che le testimonianze dei famigliari dell’imputato, a differenza di quella del teste __________, siano manifestamente di parte e per nulla credibili. Infine, a suo avviso, la ferita subita dalla parte civile può essere stata causata soltanto dalla pala. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa e l’assegnazione di congrue ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito. Egli rileva innanzitutto che non può essere escluso che vi sia stata una provocazione da parte della parte civile, ciò che farebbe cadere la punibilità per aggressione. In effetti è verosimile che quest’ultima, dopo aver atteso a lungo in auto, sia entrata nel cantiere arrabbiata. In secondo luogo , egli osserva come il certificato medico del Pronto soccorso attesti unicamente un’abrasione ad un dito. Al massimo si potrebbe dunque parlare di vie di fatto e non certo di lesioni semplici. Inoltre, a suo avviso, la versione fornita dalla parte civile solleverebbe molti dubbi, mentre quella dell’imputato sarebbe maggiormente credibile. La testimonianza del signor __________, dipendente della parte civile, sarebbe da cestinare, in quanto si è contraddetto più volte, cambiando versione. Per contro, come ammesso dal teste __________ la lite è stata soltanto tra questi e la parte civile. L’imputato non c’entra dunque nulla, egli avrebbe infatti preso la pala soltanto per spaventare la parte civile. Se invece ha partecipato allora si tratta di una rissa, perché anche la parte civile ha picchiato. In tal caso, il suo assistito avrebbe comunque agito soltanto per legittima difesa esimente, o, in via subordinata, per legittima difesa discolpante;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e pretese;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici, sub. vie di fatto, rispettivamente di aggressione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Ha agito per legittima difesa esimente o discolpante?
3. Quale deve essere l’eventuale pena?
4. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 e 16, 34 segg., 42 segg., 123, 134 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere, in data 12 settembre 2008, a __________, nell’ambito di un’aggressione in correità con __________ e __________, cagionato un danno al corpo di una persona e meglio per avere ferito CIVI 1 con uno o più colpi di pala, provocandogli le lesioni riportate nel certificato medico di data 12 settembre 2008 del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto del dr. med. __________ del 26 aprile 2010 e negli altri certificati medici agli atti, nonché visibili dalle foto scattate;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 4’950.-- (quattromilanovecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________, fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili a carico dell’imputato;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 testi
fr. 1050.00 totale