Falsification of Residence Permits and Identity Fraud
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of falsification of certificates for using a B residence permit known to be false in its content when applying for a C residence permit on July 2, 2007, having previously obtained the B permit through deception by using false identity documents since 1996. The court convicted the defendant under Article 252 of the Penal Code, imposing a fine of 90 daily rates of CHF 10 (totaling CHF 900) with the execution suspended conditionally for a two-year probationary period, a further fine of CHF 100, and ordering payment of judicial taxes and costs, noting that the judgment was final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 252 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 34 e seg. CPS, art. 42 e seg. CPS; Falsification of Residence Permits and Identity Fraud: The court convicted the defendant under Article 252 of the Penal Code, imposing a fine of 90 daily rates of CHF 10 (totaling CHF 900) with the execution suspended conditionally for a two-year probationary period, a further fine of CHF 100, and ordering payment of judicial taxes and costs, noting that the judgment was final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of forgery of certificates, which the court found the defendant guilty of in order 1 of the dispositive.
This provision was cited in the original accusation decree for determining the fine component of the penalty, which influenced the final sentence structure.
This provision governed the decision to suspend the execution of the penalty conditionally in order 1.1 of the dispositive.
This provision was applied in order 2.1 of the dispositive to set the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
This provision dictates when the criminal record entry will be deleted, as communicated after the conviction.
This procedural rule was cited regarding the parties' rights to request written grounds and lodge an appeal.
These procedural articles were cited in the preamble to the final decision.
These procedural articles were cited in the preamble to the final decision regarding appeal/reasoning procedures.
This organizational law article was cited in the preamble to the final decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.361 DA 2565/2009 · Bellinzona 23 marzo 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , , alias; alias (altre generalità identiche); alias (altre generalità identiche); difesa da: DI 1 prevenuta colpevole di falsità in certificati, per avere, a __________ e __________, il 2 luglio 2007, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno di un permesso di dimora B che lei sapeva falso nel contenuto, e meglio per avere compilato la domanda di rilascio del permesso di domicilio C a suo favore indicando tuttavia false generalità (), allegandovi il permesso di dimora B recante le medesime false generalità, permesso da lei ottenuto in precedenza con l’inganno (cioè legittimandosi sin dal 1996 con documenti di legittimazione falsi nel contenuto, ottenuti fraudolentemente nel suo Paese di origine);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 252 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2565/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 giugno 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 23 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita ritenuto che la fattispecie indicata nel decreto non adempie i presupposti del reato di cui all’art. 252 CPS;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 252 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
falsità in certificati, art.
252 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2565/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale