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10.2009.348 • PP TI 10.2009.348 Generato dall'IA

Manager Acquitted of Employing Undocumented Worker Due to Good Faith Defense

Numero d'incarto 10.2009.348
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The manager of an establishment was accused of violating foreign residence and domicile laws by employing a foreign national as a kitchen helper without the required work permit between March 2006 and April 2007. The manager argued in their defense that they had completed the necessary paperwork in good faith, believing the employee was responsible for submitting the application, and only later discovered the employee had failed to file the required documents with the relevant office. Based on the evidence and the manager's presentation of good faith, the court acquitted the accused of the charge, thereby dismissing the initial proposed penalty, and ordered the State to bear the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 4 LDDS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 39 LTG; Manager Acquitted of Employing Undocumented Worker Due to Good Faith Defense: The manager argued in their defense that they had completed the necessary paperwork in good faith, believing the employee was responsible for submitting the application, and only later discovered the employee had failed to file the required documents with the relevant office. Based on the evidence and the manager's presentation of good faith, the court acquitted the accused of the charge, thereby dismissing the initial proposed penalty, and ordered the State to bear the costs of the proceedings.

Parole chiave

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eccezione di buona fede permesso di lavoro cittadini stranieri spese di difesa frode alla legge sugli stranieri disdetta ingiustificata Impiegare uno straniero sprovvisto del necessario permesso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 cpv. 4 LDDS

This article defined the offense for which the accused was being judged and was cited in the basis for the court's decision to acquit.

art. 273 e segg. CPP

Cited in the legal provisions considered, related to the procedure for the judgment.

art. 9 e segg. CPP

Cited in the legal provisions considered, related to the procedure for the judgment.

art. 39 LTG

Cited as a legal basis considered for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.348 DA 2570/2009 · Bellinzona 15 aprile 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, per avere, quale gestore del __________, impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal __________ fino al __________, privo del relativo permesso di lavoro della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 2570/2009 di data 4 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l’accusato è comparso personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ricorda di avere ricevuto copia di due permessi concessi a due riprese nel corso del 2004 per periodi ridotti, rispettivamente nel 2005 con notifica formale indirizzata al datore di lavoro, ciò che invece non è intervenuto nel 2006, pur avendo allestito e sottoscritto il formulario, di poi consegnato al dipendente unitamente al contratto per il 2006, ritenuto come fosse compito di quest’ultimo inoltrare tempestivamente la relativa domanda all’Ufficio regionale degli stranieri, insieme all’ulteriore documentazione necessaria; successivamente non ha però ricevuto copia del permesso, ritenuto che era prassi che i rinnovi del permesso non venissero inviati al datore di lavoro; in buona fede, credendo che tutto fosse a posto, ha permesso allo straniero in questione di iniziare a lavorare presso il suo esercizio pubblico; solo successivamente ha saputo che, in realtà, il suo dipendente non aveva mai consegnato il formulario all’Ufficio regionale degli stranieri.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

contravvenzione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, per avere, quale gestore del __________, impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal 13.3.2006 fino al 25.4.2007, privo del relativo permesso di lavoro della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di contravvenzione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri;

carica allo Stato tasse e spese;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato;

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00*totale