Failure to Pay Court-Ordered Alimony and Defiance of Withholding Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of neglecting maintenance obligations by failing to pay court-ordered alimony of 4,000 monthly to the ex-spouse between May 2008 and February 2009, accumulating arrears of 37,200, and for disobeying an authority's decision by failing to comply with a judicial order to withhold that amount from the salary as the company administrator starting February 2009; despite the defendant's claim of lacking means, the court upheld the charges, imposing a fine of 3,150 (suspended conditionally for two years) plus an 800 fine (convertible to nine days imprisonment upon non-payment), and ordered the defendant to pay the full civil claim of 37,200 in compensation.
Regesto Legislator
UfficialeOmettere di versare gli alimenti per la ex-moglie per un importo complessivo di fr. 37'200.--; non ottemperare in qualità di AU di una SA all'ordine di trattenuta del suo salario impartito dalla Pretura
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for finding the defendant guilty of neglect of maintenance obligations.
Cited in the dispositive as the basis for finding the defendant guilty of disobedience to authority decisions.
Cited in the dispositive for determining the substitute detention in case of non-payment of the fine.
Cited in the communication regarding the cancellation of the conviction from the judicial registry after the stipulated period.
Cited regarding the parties' right to request the grounds for the judgment within the deadline.
Cited in the considerations preceding the operative part, relating to the imposition of the fine (aliquot rates).
Cited in the considerations preceding the operative part, relating to the suspension of the execution of the penalty.
Cited in the initial indictment summary for the compensation order to the civil party, although this specific article is not repeated in the final numbered orders concerning costs/damages (Order 3 states payment of damages, but not citing this article explicitly in the final operative part).
Testo completo
Incarto n. 10.2009.342 2531/2009 · Bellinzona 9 febbraio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per non avere prestato, a __________ nel periodo maggio 2008/febbraio 2009, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore dell’ex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 10 aprile 2008 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 4’000.-- mensili, accumulando arretrati per complessivi fr. 37’200.--;
2. disobbedienza a decisioni dell’autorità,
per non avere ottemperato, a __________ dal 6 febbraio 2009 in poi, quale amministrare unico della __________, l’ordine impartito alla società con decreto cautelare della Pretore supplente della giurisdizione di __________, mediante il quale gli veniva ordinato di trattenere dal suo salario mensile l’importo di fr. 4000.-- a favore della signora CIVI 1;
fatti avvenuti __________ dal maggio 2008 al febbraio 2009;
reati previsti dagli art. 217 cpv. 1 e 292 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2531/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’150.-- (tremilacentocinquanta), corrispondente a 35 aliquote da fr. 90.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 37’200.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, la parte civile ed la sua rappresentante, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, in quanto non ha e non aveva i mezzi per far fronte al contributo alimentare nei confronti della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Trascuranza degli obblighi di mantenimento,
1.2. Disobbedienza a decisioni dell’autorità,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
217 cpv. 1, 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
2. disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2531/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 3’150.-- (tremilacentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dà atto che la parte civile, CIVI 1, __________, vanta un credito esecutivo di fr. 37’200.-- (per il periodo maggio 2008-febbraio 2009) nei confronti diACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 500.00 spese giudiziarie
fr. 1500.00 totale