Reckless Driving and Failure to Yield to Emergency Vehicle
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of a serious traffic violation for operating a motorcycle at speeds significantly exceeding the posted limits (at least 75 km/h in 50 or 60 km/h zones) while failing to yield to an emergency ambulance approaching from behind with lights and sirens active, further evidenced by illegally overtaking other vehicles that had pulled over to allow the ambulance passage, including driving in the oncoming lane and in the bus lane. The court reasoned that these combined actions constituted a serious danger to others, resulting in a conviction under the relevant traffic code, imposing a conditional sentence involving a fine and a 15-day-unit penalty payment suspended for a three-year probationary period, along with a separate fine, making the sentence definitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP; Reckless Driving and Failure to Yield to Emergency Vehicle: The court reasoned that these combined actions constituted a serious danger to others, resulting in a conviction under the relevant traffic code, imposing a conditional sentence involving a fine and a 15-day-unit penalty payment suspended for a three-year probationary period, along with a separate fine, making the sentence definitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the offense of serious traffic violation for which the defendant was found guilty in the operative part.
Cited regarding the deletion of the conviction from the criminal record after the set period.
Cited regarding the parties' right to request the grounds for the judgment within the deadline.
Applied to determine the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine (in order 2).
Testo completo
Incarto n. 10.2009.313 2194/2009 · Bellinzona 15 gennaio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h rilevata dal contachilometri dell’autoambulanza che lo seguiva e alla quale non dava la precedenza malgrado sopraggiungesse da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti. Effettuava poi delle manovre di sorpasso sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza ed anche sulla destra di veicoli che si erano accostati onde concedere il passaggio dell’ambulanza, circolando inoltre sulla corsia riservata ai mezzi pubblici;
fatti avvenuti sul tratto tra __________ e __________ il __________; reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 11 maggio 2009 n. 2194/2009 del che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2010, al quale ha preso paerte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito per ultimo l'accusato, che si rimprovera di non essersi fermato quel giorno, ma ribadisce che non era sua intenzione commettere scorrettezze;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 27 cpv. 2 e 90 cifra
2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS, per aver violato le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare:
per aver circolato con il
motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h e
per non avere concesso la precedenza al veicolo dell’ambulanza che lo seguiva, malgrado sopraggiungesse da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti (anche se non ha concretamente messo in pericolo la sua corsa) e per avere superato diversi veicoli che si erano accostati proprio per lasciare passare l’ambulanza;
condanna *ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di
15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 750.00 (settecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale