Defamation Conviction Against Publisher of False Allegations Against Lawyer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of defamation for publishing a letter in a weekly newspaper that falsely implicated a lawyer in a case, alleging the lawyer was associated with lies. The court, in issuing a final verdict after the accused opposed the initial accusation decree, convicted the accused under the relevant penal code article and sentenced them to a fine of 300 currency units (with a two-year conditional suspension), an additional fine of 200 currency units (substitutable with four days imprisonment), and payment of judicial fees totaling 200 currency units.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 369 CP, art. 34 CP, art. 42 CP; Defamation Conviction Against Publisher of False Allegations Against Lawyer: The court, in issuing a final verdict after the accused opposed the initial accusation decree, convicted the accused under the relevant penal code article and sentenced them to a fine of 300 currency units (with a two-year conditional suspension), an additional fine of 200 currency units (substitutable with four days imprisonment), and payment of judicial fees totaling 200 currency units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of defamation, which is the offense provided for by this article.
This article was cited in the dispositive concerning the substitution of the fine with a custodial sentence.
This article, concerning the penalty, was cited in the preamble to the operative part where the conviction was pronounced.
This article, concerning the penalty, was cited in the preamble to the operative part where the conviction was pronounced.
This article, concerning the penalty, was cited in the preamble to the operative part where the conviction was pronounced.
Procedural provisions cited in the preamble to the operative part.
Procedural provisions cited in the preamble to the operative part.
Jurisdictional provision cited in the preamble to the operative part.
Jurisdictional provision cited in the preamble to the operative part.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.274 1592/2009 · Bellinzona 10 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1casalinga,
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, a __________ e __________, pubblicando sul settimanale "__________" una lettera in cui affermava "In tutto questo è pure implicato l'avvocato __________ con studio a __________, mio legale nella causa in questione che *in fatto di bugie* può viaggiare a braccetto di....", comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole e in particolare di mentire;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 173 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1592/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1592/2009 del 30 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale