Acquittal on Dangerous Overtaking, Conviction on Minor Traffic Violations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, charged with a serious traffic violation for dangerously overtaking another vehicle on the right on the highway while following too closely and at an inappropriate speed, causing the need for an evasive maneuver, was ultimately acquitted of the severe offense. The court, after hearing testimony and reviewing the case, found the defendant guilty of a lesser traffic violation due to the misuse of signal lights, driving at an inadequate speed, and maintaining an insufficient distance from the preceding vehicle, resulting in a fine of 250 Swiss Francs and associated costs, while dismissing the more serious charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 29 cpv. 1 ONC, Art. 12 cpv. 1 ONC, Art. 34 cpv. 4 LCStr, Art. 4 cpv. 1 ONC; Acquittal on Dangerous Overtaking, Conviction on Minor Traffic Violations: The court, after hearing testimony and reviewing the case, found the defendant guilty of a lesser traffic violation due to the misuse of signal lights, driving at an inadequate speed, and maintaining an insufficient distance from the preceding vehicle, resulting in a fine of 250 Swiss Francs and associated costs, while dismissing the more serious charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for determining the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Mentioned regarding the right to request the written grounds of the sentence, which implies a procedural aspect of the decision, though not directly governing the main outcome.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.270 1923/2009 · Bellinzona 3 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, circolando con la vettura Mercedes targata TI __________, dopo aver fatto cenno tramite i segnali luminosi al
veicolo che lo precedeva di scansarsi dalla corsia di sorpasso poiché lui stesso voleva sorpassare, siccome l’antistante vettura procedeva a sua volta ad
un sorpasso alla velocità di ca. 120 Km/h, dopo essere rimasto dietro alla stessa ad una distanza ravvicinata ed inadeguata di circa 5 metri, decideva di effettuare la manovra di sorpasso sulla destra di detto veicolo;
fatti avvenuti sul tratto autostradale della __________ a __________, il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 1923/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 390.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 5'850.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2009;
indetto il dibattimento 3 dicembre 2009, al quale sono presenti l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato l’infrazione all’art.
29 cpv. 1 ONC (abuso degli avvisatori) e agli art. 12 cpv. 1 ONC in relazione con l’art. 34 cpv. 4 LCStr (distanza insufficiente dal veicolo che precede) e all’art. 4 cpv. 1 ONC in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr (velocità inadeguata);
sentiti i testimoni;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore di infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106 CP; 90 cifra 1 e 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1923/2009 del 27 aprile 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato con la vettura Mercedes targata TI __________ sul tratto autostradale della __________ in territorio di __________ il __________ abusando degli avvisatori ottici e circolando a velocità inadeguata e a distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva, tanto da essere costretto a una repentina manovra di spostamento a destra per evitare la collisione con lo stesso.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
carica allo Stato tasse e spese rimanenti.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, Camorino Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 30.- testi
fr. 330.- totale