Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2009.268 • PP TI 10.2009.268 Generato dall'IA

DUI and Negligent Driving Causing Collision

Numero d'incarto 10.2009.268
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of driving while impaired with a blood alcohol content between 1.77 and 2.13 g/L and of a serious traffic violation for negligently crossing into the oncoming lane while overtaking, causing a collision with an approaching vehicle that then collided with a third car. The court reasoned that the facts clearly established both the driving under the influence and the resulting dangerous maneuver, leading to a conviction for both offenses, resulting in a fine of 60 daily rates of CHF 80 (totaling CHF 4,800), a CHF 1,500 fine, and costs, with the fine portion of the penalty conditionally suspended for three years, while civil claims for damages were referred to the civil court, though the defendant was ordered to pay CHF 1,200 towards the civil party's costs for the hearing.

Regesto Legislator

Ufficiale

Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille); effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invadere la corsia di contromano

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alle norme della circolazione guida in stato di ebbrezza qualificata sorpasso pericoloso ripetibili audizione delle parti gravità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 91 cpv. 1 LCStr

This article defines the offense of driving while impaired, which the accused was found guilty of in the dispositive.

art. 90 cifra 1 LCStr.

This article defines the offense of serious traffic violation, for which the accused was convicted in the dispositive.

art. 106 cpv. 2 CP

This article governs the substitution of the fine with a custodial sentence, cited in order 2.1 of the penalty imposition.

art. 276 cpv. 2 CPP

This article governs the right to request a written statement of the judgment, mentioned in relation to the parties being warned.

art. 369 CP

This article governs the cancellation of the conviction from the criminal record, which the court communicated in its orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2009.268 DA 1674/2009 · Bellinzona 1 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di

sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Subaru targata __________ condotta da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso

inverso. A seguito dell’urto, la vettura della CIVI 1 invadeva la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ condotta da LESA

1 il quale nulla ha potuto onde evitare la collisione;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 1674/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2009 dalla parte civile CIVI 1;

indetto il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore della parte civile e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera

12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato all’accusato il reato di grave infrazione alle norme della circolazione;

sentito il patrocinatore della parte civile il quale chiede che l’accusato sia condannato, oltre che per guida in stato di inattitudine, per grave infrazione alle norme della circolazione secondo l’art. 90 cifra 2 LCStr; chiede pure fr. 2'500.- a titolo di risarcimento per spese legali e fr. 1'000.- per coprire spese non riconosciute dall’assicurazione;

sentito il difensore, il quale il quale chiede, pur ammettendo che vi sia stata infrazione grave alle norme della circolazione, la conferma del decreto di accusa; chiede pure che le richieste della parte civile siano respinte integralmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine

1.2. infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di fr. 2'500.- come spese legali e di fr. 1'000.- come spese non coperte dall’assicurazione.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 125, 129, 144 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

3 e 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1674/2009 del 6 aprile 2009, con la precisazione che l’accusato ha negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla doppia linea di sicurezza.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19 (diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese, ritenuto tuttavia che ACCU 1 le verserà la somma di fr. 1'200.- come ripetibili per l’odierno dibattimento.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 2000.00 totale