Expropriation for Public Parking Upheld Against Proportionality Challenge Based on Zoning Certainty
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn expropriation authority sought formal expropriation and temporary occupation of parts of a property for constructing a public parking lot planned in an unbuildable zone. The property owner contested the expropriation terms and sought a modification of the plans, arguing that the land was a "waiting zone" with future building potential, and the parking lot should be shifted to minimize prejudice to the residual land, invoking the principle of proportionality. The Expropriation Court rejected the request for plan modification, reasoning that the planning restriction (zoning for public parking and unbuildable status) established a legal certainty of public utility (a *praesumptio juris et de jure*) that could not be challenged in the expropriation procedure, as the public plan itself created the presumption of utility. Furthermore, the court found the property was clearly and definitively zoned as unbuildable for private purposes since 2000, not an implicit transit or "waiting zone," and the owner's proposed shift was technically difficult, requiring significant supporting structures due to the steep slope, making it disproportionately burdensome for the public authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 Lespr, Art. 26 Cost, Art. 36 cpv. 1-3 Cost, Art. 40 cpv. 2 LALPT, Art. 2 Lespr, Art. 28 cpv. 2 let. n LALPT; Expropriation for Public Parking Upheld Against Proportionality Challenge Based on Zoning Certainty: - che la tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio sono a carico dellente espropriante (art. 73 Lespr); le ripetibili saranno assegnate con il giudizio sulla stima.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Incarto n. 10.2009.26
Lugano
28 maggio 2010
Decisione
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini
arch. Claudio Morandi
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
COES 1
rappr. dall RA 2
nell'ambito delle opere di esecuzione del posteggio pubblico __________,
relativamente al mapp. no. 185 RFD di __________,
ed ora sulla domanda di modifica dei piani di espropriazione presentata dallespropriata,
considerato in fatto ed in diritto
- che il ISEP 1 ha risolto di procedere alla costruzione di un posteggio pubblico nella zona inedificabile __________. Lopera è prevista dal vigente PR ed occupa parzialmente il mapp. no. 185 di proprietà di COES 1;
- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione del posteggio e lacquisto del sedime necessario con risoluzione del 17.12.2008 cresciuta incontestata in giudicato (MM 13/2008 del 10.11.2008);
- che il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia in data 2.6.2009; un ricorso interposto da COES 1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 18.8.2009;
- che il 26.11.2009 il Municipio ha presentato istanza di avvio della procedura in oggetto e, su sua richiesta, è stato autorizzato ad omettere la pubblicazione degli atti ai sensi dellart. 27 Lespr. Allespropriata è stato notificato un avviso personale e la tabella di espropriazione in data 10.12.2009;
- che, stando alla tabella, lente espropriante sollecita lespropriazione formale di mq 400 e loccupazione temporanea di mq 110 del mapp. no. 185, superfici per le quali offre a titolo dindennità, rispettivamente, fr. 20.- il mq e fr. 1.- il mq;
- che la proprietaria ha contestato le condizioni dellespropriazione con memoria del 13.1.2010. Reputando evidente di poter qualificare il mapp. no. 185 quale terreno dattesa con concrete potenzialità edificatorie, essa ha chiesto, da un lato, una modifica dei piani e, dallaltro, unindennità di fr. 180.-/200.- il mq per larea espropriata, da completarsi con unindennità per svalutazione della frazione residua di fr. 100.- il mq qualora la modifica non fosse accettata. Questultima postula, in particolare, lo spostamento del posteggio verso lestremità orientale del terreno a confine con il mapp. no. 186 e si giustificherebbe sulla base del principio della proporzionalità poiché consentirebbe un utilizzo più razionale della parte residua del fondo ancora suscettibile in un futuro di sfruttamento edilizio;
- che ludienza di conciliazione svoltasi il 15.4.2010, in occasione della quale si è anche proceduto ad un sopralluogo, si è risolta negativamente;
- che un intervento espropriativo è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; DTF 129 I 337 c. 4.1 e rinvii);
- che larea da destinare a posteggio pubblico in località __________ è stata definita nellambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione dell11.7.2000. Successivamente, con risoluzione governativa del 7.11.2006, è stata approvata una variante che non riguarda però il predetto vincolo;
- che, chiedendo lo spostamento del posteggio, sostanzialmente lespropriata pretende di rimettere in discussione il vincolo pianificatorio;
- che, tuttavia, il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 40 cpv. 2 LALPT); presunzione che si estende anche ai piani costruttivi delle opere stesse (RDAT I-1993 no. 49). Conseguentemente, nellambito della procedura espropriativa, il proprietario non ha più la facoltà di contestare lesproprio o di richiedere una modifica dei piani; infatti il giudice delle espropriazioni non è confrontato con la sola presunzione derivante dallart. 2 Lespr bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4.);
- che, del resto, non sono neppure adempiuti i requisiti per un eccezionale riesame pregiudiziale del vincolo (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4);
- che la domanda di modifica dei piani andrebbe quindi respinta già solo per questi motivi;
- che a prescindere dalle suddette considerazioni essa è comunque anche infondata nel merito;
- che, come già indicato, secondo lespropriata il mapp. no. 185 ha connotazione di terreno dattesa, potendosi contare in un futuro non troppo lontano con il suo inserimento in zona edificabile. Perciò il principio della proporzionalità imporrebbe di accogliere la modifica dei piani poiché il fondo ne risulterebbe meno pregiudicato nellottica di uno sfruttamento futuro a fini edilizi;
- che questa tesi trascura che le zone di attesa non sono codificate nella legislazione pianificatoria cantonale;
- che questultima conosce, semmai, il concetto di zona senza destinazione specifica (art. 28 cpv. 2 let. n LALPT), nellaccezione di zona di riserva ai sensi dellart. 18 cpv. 2 LPT, la cui funzione è permettere allautorità pianificatoria di chiarire definitivamente lazzonamento di una certa area in base alla situazione territoriale ed alle previsioni di sviluppo futuro. Si tratta cioè di una zona dal carattere transitorio, nella quale la pianificazione è differita, da potersi eventualmente destinare in un secondo tempo alledificazione (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1);
- che, tuttavia, posto lobbligo per lente pubblico di pianificare (art. 2 e 14 LPT), la zona senza destinazione specifica costituisce uneccezione ipotizzabile soltanto qualora, al momento delladozione del PR, una determinata area non possa ricevere una collocazione definitiva per ragioni inerenti alla pianificazione del territorio. In sostanza, il differimento della definitiva attribuzione ad una specifica zona è ammissibile soltanto se sussistono incertezze fondate dal profilo pianificatorio (RtiD I-2007 no. 24 c. 3.2 e rinvii);
- che nel ISEP 1 il primo PR, approvato il 30.5.1978, aveva istituito unampia zona AP-EP in località __________ nella quale era incluso anche il mapp. no. 185 nel suo stato originario precedente la procedura di raggruppamento terreni; il territorio circostante era assegnato alla zona residua ed a quella forestale. Con la revisione del PR lestensione della zona AP-EP è stata ridotta al solo mapp. no. 185; per il resto il comprensorio è stato attribuito al territorio fuori dalle zone edificabili, rispettivamente è rimasto zona forestale;
- che su tali basi il mapp. no. 185 non risulta affatto appartenere ad un comprensorio di transizione in attesa di assumere la destinazione finale di zona edificabile. Ben al contrario, nel 2000 esso ha ottenuto una collocazione chiara e definitiva che ne sancisce linedificabilità a fini privati;
- che lo stesso Comune esclude, del resto, che la particella possa essere attribuita ad una zona edificabile nei prossimi cinquantanni (cfr. verbale 15.4.1010);
- che lespropriazione non pregiudica dunque la proprietà nella misura in cui non impedisce lo sfruttamento della frazione residua secondo quanto ammesso dal PR;
- che, infine, vista la morfologia dei luoghi, la costruzione dellopera verso il confine con il mapp. no. 186 appare comunque difficilmente attuabile. Infatti, considerato che la parte meridionale del mapp. no. 185 presenta un declivio accentuato e che la strada di servizio ha una pendenza del 12-15% circa, si imporrebbe un impianto a gradoni per evitare (per ovvi motivi di sicurezza) il posteggio inclinato; in ogni caso si dovrebbero erigere importanti opere murarie di sostegno, con evidenti maggiori oneri finanziari. Dal profilo tecnico la soluzione proposta dallespropriata si rivela quindi inopportuna oltre che eccessivamente gravosa per il Comune;
- che è irrilevante, inoltre, che poco più a sud esista uno slargo sullaltro lato della strada poiché si tratta di un sedime che non è deputato ad accogliere opere pubbliche;
- che, tutto ciò considerato, la domanda di modifica dei piani devessere respinta;
- che sullindennità il Tribunale si pronuncerà in separata sede (art. 45 cpv. 5 Lespr);
- che la tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio sono a carico dellente espropriante (art. 73 Lespr); le ripetibili saranno assegnate con il giudizio sulla stima.
Per i quali motivi,
richiamata la Legge di espropriazione dell8.3.1971,
dichiara
e pronuncia 1. La domanda di modifica dei piani dellespropriata è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dellente espropriante.
3. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
-
- RA 2
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco