Traffic Infraction Fine and Detention Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with a severe traffic violation for driving 35 km/h over the 80 km/h limit, evidenced by tachograph readings, which created a serious danger to others. Although the initial accusation alleged a "grave" violation, the court ultimately found the defendant guilty of a standard traffic infraction based on the available evidence regarding the speed reading; consequently, the court imposed a fine of 1,200 monetary units, with a substitute detention of 15 days for non-payment, and ordered the defendant to pay judicial fees and costs, with the sentence being final and no written grounds requested.
Regesto Legislator
UfficialeCircolare con la vettura alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the lesser traffic offense, which the court used to find the accused guilty and sentence him.
Cited in the dispositive to set the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine.
Cited alongside the main offense provision (Art. 90 cifra 1 LCStr.) in the context of the final judgment.
Cited alongside the main offense provision (Art. 90 cifra 1 LCStr.) in the context of the final judgment.
Cited alongside the main offense provision (Art. 90 cifra 1 LCStr.) in the context of the final judgment.
Cited alongside the main offense provision (Art. 90 cifra 1 LCStr.) in the context of the final judgment.
Cited as a general procedural provision applicable to the decision.
Cited as a general procedural provision applicable to the decision.
Cited as a general procedural provision applicable to the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.252 DA 1617/2009 · Bellinzona 28 gennaio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di: grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1617/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
preso atto che prima del suo interrogatorio, al prevenuto è stata prospettata, giusta l’art. 250 CPPT, la modifica del decreto d’accusa in narrativa nel seguente testo corretto:
“per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h”, sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la derubricazione del reato in infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, ritenuto come dalla documentazione agli atti non si possa arguire in modo certo che il superamento della velocità contestata al prevenuto sia stata di 35 Km/h, mancando segnatamente una qualsivoglia documentazione attestante i risultati della lettura dei dischi dell’odocronografo, rispettivamente circa l’effettuazione del collaudo dell’apparecchio;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, violato le norme della circolazione, in particolare per aver circolato con la
vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 109 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi
dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.—(quattrocentoquaranta), già comprese quelle del decreto d’accusa.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione, Camorino
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1640.00 totale