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10.2009.251 • PP TI 10.2009.251 Generato dall'IA

Conviction for Driving with Revoked License

Numero d'incarto 10.2009.251
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of driving a car despite having their driving license indefinitely revoked since September 1, 2005, an offense under art. 95(2) of the Road Traffic Act, after the court reviewed the accusatory decree, administrative records, and personal situation reports, ultimately convicting the defendant in absentia after they failed to appear for the hearing, imposing a conditional 10-day-rate fine of CHF 130 each (totaling CHF 1,300) with a three-year probationary period, a CHF 500 fine (substitutable by 3 days of detention), and liability for court costs, noting the conviction would be entered in the judicial record.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 95 cifra 2 LCStr, art. 39 LTG; Conviction for Driving with Revoked License: 95(2) of the Road Traffic Act, after the court reviewed the accusatory decree, administrative records, and personal situation reports, ultimately convicting the defendant in absentia after they failed to appear for the hearing, imposing a conditional 10-day-rate fine of CHF 130 each (totaling CHF 1,300) with a three-year probationary period, a CHF 500 fine (substitutable by 3 days of detention), and liability for court costs, noting the conviction would be entered in the judicial record.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della concessione multa disciplinare guida senza autorizzazione responsabilità personale guida recidiva in stato di ebbrezza sequestro di un veicolo Guida nonostante la revoca della licenza di condurre

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cifra 2 LCStr

This article defines the crime of driving without a license or despite revocation, for which the accused was declared guilty in the dispositive.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the parties being warned about the right to request the grounds for the judgment.

art. 39 LTG

Cited in the 'visti' section, likely relating to general procedural authority for the court's action, although its role is procedural context rather than direct order.

art. 273 e segg. CPP

Cited in the 'visti' section, relating to procedural steps before the main judgment.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited to specify the substitute custodial sentence (pena detentiva sostitutiva) in case of non-payment of the fine in order point 2.1.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.251 DA 1828/2009 · Bellinzona 12 novembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto l’autovettura

BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa n. DA 1828/2009 di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'300.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 12 novembre 2009, al quale l’accusata non è comparsa, malgrado fosse stata convocata mediante invio raccomandato del 9 novembre 2009, preannunciando nondimeno la sua assenza con fax di data odierna, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, l’incarto della Sezione della Circolazione come pure gli accertamenti sulla situazione personale eseguiti dalla Pretura penale;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________

ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________,

ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla

competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.- (milletrecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Sezione della circolazione, Camorino

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1’000.00 totale complessivo