Dog Owner Fined for Unauthorized Cross-Border Hunting
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of violating hunting and wildlife protection laws because, through negligence, they failed to prevent their dogs, released in a foreign territory, from crossing the border and hunting a hare for over an hour in Swiss territory without authorization. The court convicted the defendant under the relevant article of the law and imposed a fine, which, if unpaid, would be substituted with two days of detention, while the court costs were charged to the State.
Regesto Legislator
UfficialePer negligenza e senza autorizzazione, liberare tre cani in territorio italiano non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, caccianndo per oltre un'ora una lepre
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the offense for which the accused was declared guilty in the dispositive order.
This provision was used to determine the alternative custodial penalty in case of non-payment of the fine imposed in the second order.
This procedural rule was cited in the final section regarding the parties' right to appeal and request the written reasoning for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.218 DA 1301/2009 · Bellinzona 30 settembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,
per avere, il __________ 2008, a __________ (__________– __________), per negligenza, senza autorizzazione, dopo aver liberato
i propri cani (3) in territorio italiano, non essere riuscito ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una lepre;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 17 cpv.
2 LCP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1301/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 settembre 2009, al quale hanno preso parte l’accusato e LESA 1, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 17 LCP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, *ex* art. 17 cpv. 2 LCP per i fatti descritti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1301/2009 del 16 marzo 2009;
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l’avverrtenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
carica tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale