People v. Accused (Battery)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was prosecuted for the offense of battery (vie di fatto) for slapping an individual on a specific date, following an opposition to the initial decree of accusation; the court, after reviewing the evidence and hearing the accused, found the accused guilty of the facts as described, sentencing them to a fine of 200 monetary units (with a two-day substitute detention for non-payment) and ordering payment of court fees totaling 100 monetary units, while reserving the civil party's claims for damages to the competent civil forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP; People v. Accused (Battery): in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the crime for which the accused was declared guilty.
Cited in the dispositive to establish the duration of the substitute detention in case of non-payment of the fine.
Cited as the procedural basis for the warning regarding the right to appeal and request for grounds of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.194 DA 99/2009 · Bellinzona 17 settembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________, l’11.11.2007, schiaffeggiato CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 99/2009 di data 19 gennaio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
2 (due)
giorni.
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese dinatura civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2009 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 17 settembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente; mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3 . Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento della somma di € 781.40 a titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 126 cpv. 1 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 99/2009 del 19 gennaio 2009.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 300.-*totale