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10.2009.185 • PP TI 10.2009.185 Generato dall'IA

Acquittal of Simple Assault and Dismissal of Civil Claims

Numero d'incarto 10.2009.185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of simple assault for intentionally causing bodily harm to another person by throwing a chair at them during an argument, resulting in a dorso-lumbar contusion documented by a medical certificate. Despite the accusation, the court ultimately acquitted the defendant of the charge of simple assault, dismissed the civil claims for medical expenses and lost earnings, and ordered the state to bear the costs, including reimbursing the defendant 500 Swiss Francs for legal fees, resulting in a final, non-appealable judgment.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 123 cifra 1 CP, art. 273 e segg. CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 39 LTG; Acquittal of Simple Assault and Dismissal of Civil Claims: Despite the accusation, the court ultimately acquitted the defendant of the charge of simple assault, dismissed the civil claims for medical expenses and lost earnings, and ordered the state to bear the costs, including reimbursing the defendant 500 Swiss Francs for legal fees, resulting in a final, non-appealable judgment.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali lesione personale semplice sentenza civile azione civile denuncia mendace azione legale a scopo intimidatorio Colpire sul dorso una persona con una sedia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 123 cifra 1 CP

The acquittal is based on the facts described under this criminal code provision for simple injury.

art. 273 e segg. CPP

Cited as part of the procedural framework governing the trial.

art. 9 e segg. CPP

Cited as part of the procedural framework governing the trial.

art. 39 LTG

Cited as part of the legal framework for the proceedings.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited concerning the rights of the parties regarding appealing or requesting written grounds for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.185 DA 1294/2009 · Bellinzona 25 settembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di lesioni semplici, per avere, in data __________, a __________, in __________, nell’appartamento da lei locato, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, __________, e meglio, nell’ambito di una discussione con quest’ultima, lanciandole una sedia che l’ha colpita sul dorso, causatole una contusione dorso-lombare, come da certificato medico del Pronto soccorso dell’ospedale regionale di __________, di medesima data dei fatti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 1294/2009 di data 16 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento) corrispondente a 10 (dieci)

aliquote da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)

giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 settembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la parte civile; mentre il Sostituto il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa di risarcimento della parte civile riguardo alle spese mediche (fr. 200.-) e alla perdita di guadagno (fr. 3'120.-).

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1294/2009 del 16 marzo 2009.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale