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10.2009.179 • PP TI 10.2009.179 Generato dall'IA

Neglect of Maintenance Obligations (Support Non-Payment)

Numero d'incarto 10.2009.179
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of neglecting maintenance obligations under Article 217 para. 1 of the Penal Code for failing to pay the legally mandated support for his minor daughter between August 1, 2008, and December 31, 2008, amounting to CHF 5,450, despite having the means to do so. The court, after considering the defendant's defense asserting inability to pay and the ex-spouse's prior acceptance of reduced payments, convicted the defendant and sentenced him to a conditional fine of 10 daily rates of CHF 30, a fine of CHF 150 (substitutable by 5 days imprisonment if unpaid), and payment of court costs, while ruling the civil claim for the full outstanding amount (CHF 19,850) inadmissible because the executory credit was limited to the period covered by the criminal charge.

Regesto Legislator

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Art. 217 cpv. 1 CPS, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 217 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS; Neglect of Maintenance Obligations (Support Non-Payment): 1 of the Penal Code for failing to pay the legally mandated support for his minor daughter between August 1, 2008, and December 31, 2008, amounting to CHF 5,450, despite having the means to do so. The court, after considering the defendant's defense asserting inability to pay and the ex-spouse's prior acceptance of reduced payments, convicted the defendant and sentenced him to a conditional fine of 10 daily rates of CHF 30, a fine of CHF 150 (substitutable by 5 days imprisonment if unpaid), and payment of court costs, while ruling the civil claim for the full outstanding amount (CHF 19,850) inadmissible because the executory credit was limited to the period covered by the criminal charge.

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento pagamento dell'ammenda obbligo di mantenimento del figlio pena detentiva ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale debito insoddisfatto Omettere di versare gli alimenti per un figlio per un totale di fr. 19'850.--

Disposizioni normative citate

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Art. 217 cpv. 1 CPS
The defendant was declared guilty of the crime of neglecting maintenance obligations based on this article.
Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT
19’850.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
Art. 369 CPS
Cited in the dispositive regarding the cancellation of the entry in the criminal record.
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited in the text regarding the right to request written grounds for the judgment, which implies a procedural application regarding potential appeal rights, although not directly in the final orders, it is mentioned in the section concerning communications/warnings after the judgment.
Art. 217 CPS
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,
Art. 106 cpv. 2 CPS
Cited in the dispositive regarding the substitute custodial sentence for the fine.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 217 cpv. 1 CPS

The defendant was declared guilty of the crime of neglecting maintenance obligations based on this article.

art. 106 cpv. 2 CPS

Cited in the dispositive regarding the substitute custodial sentence for the fine.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the text regarding the right to request written grounds for the judgment, which implies a procedural application regarding potential appeal rights, although not directly in the final orders, it is mentioned in the section concerning communications/warnings after the judgment.

art. 369 CPS

Cited in the dispositive regarding the cancellation of the entry in the criminal record.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.179 DA 1361/2009 · Bellinzona 19 novembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, a __________, nel periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, omettendo, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di versare alla figlia minorenne __________ (28 luglio 1991) gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 21 gennaio 1997 della Pretura di __________, per un importo complessivo di fr. 19’850.--, non prestato gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 23 marzo 2009 n. 1361/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’000.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 19’850.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 novembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale asserisce di non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi alimentari nonostante la sua buona volontà. Anche per il periodi in questione egli precisa di aver sempre fatto il possibile per versare il dovuto, ma di non avere mai avuto margini. In merito a quanto avvenuto prima dell’agosto 2008 rileva come sua moglie non abbia mai obiettato nulla al fatto che egli pagasse solo fr. 800.-- e che quindi abbia de facto accettato la riduzione a tale importo. Va inoltre aggiunto che in sentenza di divorzio era stato calcolato un contributo comprensivo degli assegni famigliari. Assegni che ad un certo punto sua moglie ha deciso di percepire direttamente. Tiene infine a precisare di avere un buonissimo rapporto con la figlia ed a sottolineare come la sua ex moglie sia un’ottima madre;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1CPS,

per avere, a __________, nel periodo dal 1. agosto 2008 al 31 dicembre 2008, omettendo, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di versare alla figlia minorenne __________ (28 luglio 1991) gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 21 gennaio 1997 della Pretura di __________, per un importo complessivo di fr. 5’450.--, non prestato gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dà atto che la parte civile, CIVI 1, __________, in rappresentanza della figlia minorenne __________, vanta un credito esecutivo di fr. 5’450.-- (al 31 dicembre 2008) nei confronti di ACCU 1, __________, per cui la domanda è irricevibile;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale