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10.2009.178 • PP TI 10.2009.178 Generato dall'IA

State v. Defendant (Biting Incident and Self-Defense Acquittal)

Numero d'incarto 10.2009.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of intentionally causing simple bodily harm by biting the victim's finger, leading to documented injuries. Following the defendant's opposition to the accusation decree and a trial where the defendant claimed self-defense, the court acquitted the accused of the charge of simple bodily harm, reasoning that the act was committed while acting in justifiable self-defense under the relevant penal code provisions, and consequently ordered that the court costs be borne by the state.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 15 CPS; State v. Defendant (Biting Incident and Self-Defense Acquittal): Following the defendant's opposition to the accusation decree and a trial where the defendant claimed self-defense, the court acquitted the accused of the charge of simple bodily harm, reasoning that the act was committed while acting in justifiable self-defense under the relevant penal code provisions, and consequently ordered that the court costs be borne by the state.

Parole chiave

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lesioni personali spese di difesa denuncia mendace eccesso di legittima difesa danno ai denti abbandono per lesioni personali Mordere ad una persona un dito della mano destra; legittima difesa esimente

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cifra
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;
Art. 106 cpv. 2 CPS
300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 94 cpv. 3 CPPT
Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited regarding the right to request written reasoning and the right to appeal.
Art. 15 CPS
Used as the legal basis for acquitting the accused due to justifiable self-defense.
art. 123 cifra 1 CPS
Cited in relation to the acquitted charge of simple bodily harm.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 15 CPS

Used as the legal basis for acquitting the accused due to justifiable self-defense.

art. 123 cifra 1 CPS

Cited in relation to the acquitted charge of simple bodily harm.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the right to request written reasoning and the right to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.178 DA 1350/2009 · Bellinzona 1 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________, il 4 settembre 2008, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di CIVI 1 mordendogli un dito della mano destra provocandogli le lesioni attestate nel certificato medico 22 settembre 2008 dell’Ospedale Beata Vergine di __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1350/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dell’accusato;

indetto il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto non ha commesso il reato addebitatogli. In effetti è stata la parte civile ad aggredirlo con violenza ed egli si è limitato a difendersi;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Trattasi di legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

3. Quale deve essere l’eventuale pena?

4. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1350/2009 del 16 marzo 2009;

avendo egli agito in stato di legittima difesa esimente, art. 15 CPS;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale