Battery and Insult Conviction with Fine and Damages Award
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was prosecuted for physical battery (kicking a person) and insult ("brutta cretina") committed on January 2, 2009, following an opposition to the initial accusation decree. After hearing the parties and considering the clear evidentiary findings despite the defense's request for acquittal due to lack of proof, the court found the defendant guilty of both counts of battery and insult, sentencing her to a fine of 90 currency units (with a two-year conditional suspension) and an additional 100 currency unit fine, along with ordering her to pay 1,500 currency units in damages to the civil party and covering judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 126 cpv. 1 CPS, Art. 177 CPS, Art. 266 CPP; Battery and Insult Conviction with Fine and Damages Award: After hearing the parties and considering the clear evidentiary findings despite the defense's request for acquittal due to lack of proof, the court found the defendant guilty of both counts of battery and insult, sentencing her to a fine of 90 currency units (with a two-year conditional suspension) and an additional 100 currency unit fine, along with ordering her to pay 1,500 currency units in damages to the civil party and covering judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive orders to affirm the guilt for battery (vie di fatto).
Cited in the dispositive orders to affirm the guilt for insult (ingiuria).
Cited in the background, but not explicitly in the final orders regarding sentence execution suspension.
Cited in the background, but not explicitly in the final orders regarding sentence execution suspension.
Cited in the request (decreto d’accusa) for establishing the fine, but the final order details the fine amount without referencing these specific articles again.
Cited in the request (decreto d’accusa) for suspending the sentence execution, but the final order (1.1) does not cite the enabling provision.
Cited in the final order (2.1) regarding the substitution of the fine with detention.
Cited in the preamble before the dispositive, but not in the specific numbered orders.
Cited in the preamble before the dispositive, concerning procedural aspects.
Cited in the preamble before the dispositive, concerning procedural aspects.
Cited in the preamble before the dispositive, concerning local jurisdiction.
Cited in the final order (3) for ordering payment to the civil party as compensation for material damage.
Cited in the last paragraph before the signature regarding the right to request written grounds for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.166 DA 1120/2009 · Bellinzona 1 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1 ,
prevenuta colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________, in data 2 gennaio 2009, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 colpendola con dei calci;
2. ingiuria,
per avere, a __________, in data 2 gennaio 2009, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola con epiteti vari tra i quali “*brutta cretina”*;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1120/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- (novanta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 marzo 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 1. dicembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata ed all’audizione delle testi;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale sulla scorta delle chiare risultanze istruttorie chiede la conferma del decreto d’accusa ed il risarcimento dei costi di patrocinio, come da istanza di data odierna;
sentito il difensore, il quale, vista l’assenza di prove dei fatti, chiede il proscioglimento della propria assistita, in virtù del principio in dubio pro reo, con la conseguente reiezione dell’istanza di risarcimento;
sentita da ultima l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1120/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al versamento alla parte civile dell’importo di fr. 1’500.--, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (art. 266 CPP);
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 360.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 460.00 totale