Acquittal for Bodily Harm and Threat
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with simple bodily harm and threat for having injured another person by bending their fingers and frightening them by brandishing a chair on December 25, 2008. Following a hearing where the accused was present with counsel, and after considering the evidence, the court acquitted the accused on all charges, effectively finding that the elements constituting simple bodily harm, battery, and threat were not proven or that a defense such as self-defense applied, resulting in the charges being dismissed and costs being borne by the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 15 CP, art. 123 cifra 1 CP, art. 126 CP, art. 180 CP; Acquittal for Bodily Harm and Threat: Following a hearing where the accused was present with counsel, and after considering the evidence, the court acquitted the accused on all charges, effectively finding that the elements constituting simple bodily harm, battery, and threat were not proven or that a defense such as self-defense applied, resulting in the charges being dismissed and costs being borne by the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in connection with the acquittal from the charges.
Cited in connection with the acquittal from the charge of simple bodily harm.
Cited in connection with the proceedings, although the charge of 'vie di fatto' was ultimately dismissed.
Cited in connection with the acquittal from the charge of threat.
Cited regarding the parties' right to request the grounds for the decision.
Cited as part of the procedural basis for the decision.
Cited as part of the procedural basis for the decision.
Cited as part of the procedural basis for the decision.
Cited as part of the procedural basis for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.164 DA 1072/2009 · Bellinzona 3 novembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 DI 1)
prevenuto colpevole di
1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
25 dicembre 2008, provocato a CIVI 1 Pifferi, prendendola per le mani e piegandole all’indietro le dita, le lesioni attestate dal certificato medico 28 gennaio 2008 del Dr. med. __________, agli atti;
2. minaccia,
per avere, a __________ in data
25 dicembre 2008, incusso spavento e timore a CIVI 1, minacciandola brandendo tra le mani una sedia;
fatti avvenuti il 25 dicembre 2008 a __________;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1072/2009 di data 4 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da tutte le accuse del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. vie di fatto
1.3. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ha agito per legittima difesa.
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 123 cifra 1, 126,
180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dalle accuse di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1072/2009 del 4 marzo 2009.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 850.-*totale