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10.2009.16 • TRAC TI 10.2009.16 Generato dall'IA

Copyright Society v. Event Organizer (Fee Collection and Infringement)

Numero d'incarto 10.2009.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A copyright management society, authorized to administer the rights for non-theatrical musical works, sued an event organizer for failing to pay fees for a musical event held in December 2007, despite repeated demands, leading the society to issue an administrative debt enforcement action which was opposed. The court held that the society was authorized to collect fees due to its federally authorized monopoly status for managing these rights, and that organizing the event without authorization constituted a tortious infringement of copyright and performance rights under relevant statutes. Since the organizer failed to cooperate in determining the fee, the court upheld the society's right to use its approved tariff, which allowed for doubling the assessment based on an estimate of potential revenue, thus granting the society the claimed amount plus interest from the date specified in their enforcement action.

Regesto Legislator

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Art. 13 LDA, Art. 3 cpv. 1 LForo, Art. 64 cpv. 3 LDA, Art. 295 CPC, Art. 40 cpv. 1 lett. a LDA, Art. 41 LDA; Copyright Society v. Event Organizer (Fee Collection and Infringement): The court held that the society was authorized to collect fees due to its federally authorized monopoly status for managing these rights, and that organizing the event without authorization constituted a tortious infringement of copyright and performance rights under relevant statutes. Since the organizer failed to cooperate in determining the fee, the court upheld the society's right to use its approved tariff, which allowed for doubling the assessment based on an estimate of potential revenue, thus granting the society the claimed amount plus interest from the date specified in their enforcement action.

Parole chiave

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riscossione di tasse opera tutelata dal diritto d'autore recidiva società di gestione collettiva diritto di rappresentare credito in esecuzione Diritto di autore, manifestazione con musica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 107 II 57
Cable Company Retransmission Obligation Confirmed: SUISA Entitled to Remuneration
DTF 124 III 489
Video Store Chain v. SUISA (Mandatory Rental Fees)
DTF 122 III 54
CO dovrebbe partire dal momento in cui l’evento pregiudizievole ha influito sul patrimonio del danneggiato (DTF 122 III 54 s.; Guhl/Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2000, p.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the preamble to the dispositive section as a basis for determining costs.

LTG

Cited in the preamble to the dispositive section as a basis for the decision, likely referring to cantonal procedural law.

Regolamento sulle ripetibili

Cited in the preamble to the dispositive section as a basis for ordering costs/attorney fees.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.16 · Lugano 18 marzo 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (diritti d’autore), con istanza 7 settembre 2009 da

IS 1 contro

CO 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2'693.60 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’ opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Valle Maggia per il medesimo importo;

domande sulle quali il convenuto non ha preso posizione, non essendosi egli costituito all’udienza di discussione;

tenutosi il dibattimento finale in data 12 ottobre 2009;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A. IS 1 è una società cooperativa ai sensi degli artt.

828 ss. CO, che ha la sua sede a Zurigo. Il suo scopo, secondo i suoi statuti, è quello di gestire a titolo fiduciario i diritti degli autori di opere musicali non teatrali (doc. A, doc. B). Il 26 maggio 1998 l’Istituto federale

della proprietà intellettuale ha autorizzato IS 1 a gestire in particolare il diritto all’esecuzione delle opere musicali non teatrali ai sensi

dell’art. 13 LDA (doc. C). IS 1 ha inoltre stabilito una tariffa, chiamata comune Hb, la quale con riguardo alle opere musicali non teatrali del suo repertorio, protegge il diritto d’autore nell’ambito di concerti o manifestazioni analoghe (doc. I). Tale tariffa è stata approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione del diritto d’autore e i diritti affini il 4 dicembre 1998. La sua validità è stata prorogata il 4 novembre 2008,con pubblicazione sul FUSC del 27 novembre 2008 (doc. Y, doc. Z). Secondo la tariffa comune Hb ogni utilizzo di opere protette dal diritto d’autore per concerti o manifestazioni analoghe deve essere autorizzato dalla società di gestione (TC Hb, art. 28). IS 1 ha poi concluso una serie di contratti di rappresentanza reciproca con delle società omologhe attive all’estero, tra cui l’italiana SIAE (doc. F, doc. H). Sulla base di detti accordi, ogni società affida all’altra, per il territorio d’attività di quest’ultima, la gestione dei propri diritti d’autore.

B. Il 1° dicembre 2007 CO 1 ha organizzato una manifestazione musicale presso il __________ di __________ (doc. DD). In tale

occasione si sono esibiti i __________, __________, __________, __________, __________,

__________ (doc. EE). L’11 dicembre 2007 IS 1 ha chiesto a CO 1 di compilare dei formulari per emettere una fattura in relazione all’evento del __________

(doc. FF). Tale sollecito, così come i successivi richiami, non hanno ottenuto

risposta alcuna (doc. GG, doc. HH). IS 1 ha emesso d’ufficio una fattura a carico di CO 1 sulla base della Tariffa Hb (doc. II), per l’importo di fr.

2'693.60, che non è stata pagata. Neppure i tre richiami del 15 maggio, del 12 giugno, e dell’ 8 agosto 2008 hanno sortito effetto alcuno (doc. LL, doc. MM).

C. IS 1 ha dunque fatto spiccare nei confronti di CO 1 un precetto esecutivo in data 24 settembre 2008 per l’importo summenzionato più interessi a partire dalla medesima data. A tale atto è stata interposta opposizione dalla madre dell’escusso, __________ (doc. CC). Il 18 maggio 2008 IS 1 ha presentato a questa Camera istanza di conciliazione nei confronti di CO 1. All’udienza del 16 giugno 2009 quest’ultimo non si è presentato e la presidente della Camera ha di conseguenza dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione.

D. Con istanza 7 settembre 2009 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 2'693.60 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Valle Maggia. A parere dell’istante, l’organizzazione della manifestazione a __________ avrebbe fatto sorgere l’obbligo a carico del convenuto di versare gli oneri per l’utilizzo di opere e prestazioni protette dal diritto d’autore. Entrambe le poste dovrebbero poi essere raddoppiate in quanto il convenuto non avrebbe collaborato con la società di gestione per definire l’importo dovuto (TC Hb, art. 28). All’udienza del 12 ottobre 2009, l’istante ha confermato le proprie domande, con protesta di spese e ripetibili a carico del convenuto. Costui, assente all’udienza di discussione del 12 ottobre 2009, non si è costituito in causa ed è pertanto rimasto precluso. Non essendovi istruttoria da eseguire oltre a quella documentale, il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante.

e considerato

in diritto:

1. Per quanto riguarda le azioni dirette nei confronti delle persone fisiche, il foro è quello di domicilio del convenuto (art. 3 cpv. 1 LForo). Essendo il convenuto domiciliato a __________, per quanto riguarda questo aspetto la competenza di questa Camera è data. Secondo l’art. 64 cpv. 3 LDA, ciascun cantone designa per tutto il proprio territorio un tribunale incaricato di occuparsi delle azioni civili basate sul diritto d’autore. In esecuzione a tale disposizione, l’art. 48 lett. b n. 5 LOG attribuisce alla cognizione della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, senza riguardo al valore litigioso, le controversie civili in materia di proprietà intellettuale. Essendo la pretesa fatta valere da IS 1 fondata sulla LDA, anche per tale aspetto la competenza della scrivente autorità è data.

2. Secondo l’art. 295 CPC, se le parti o una di esse non compaiono all’udienza il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte. Nel caso che ci occupa, il convenuto non si è presentato all’udienza di discussione del 12 ottobre 2009 ed è pertanto rimasto precluso in causa.

3. La gestione del diritto esclusivo di esecuzione delle opere musicali non teatrali è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Chi gestisce simili diritti deve essere titolare di un’apposita autorizzazione rilasciata dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (art. 41 LDA). L’istante è l’unico ente che beneficia di una tale

autorizzazione (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3a ed., Berna 2008, art. 41, n. 3). In considerazione dei contratti

conclusi con gli artisti, degli accordi sottoscritti con le omologhe società estere e della propria posizione di monopolio, l’istante gestisce attualmente in Svizzera la quasi totalità dei diritti d’autore del repertorio mondiale di musica (DTF 107 II 57). In sintesi, i musicisti non gestiscono personalmente i propri diritti ai sensi degli art. 10 e art. 33 lett. e LDA, ma devono di regola affidare tale compito all’ente autorizzato (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Chi vuole organizzare manifestazioni musicali con

esibizioni di musicisti deve pertanto chiedere l’autorizzazione a IS 1. In caso contrario egli commette un atto illecito ai sensi degli art. 41 ss CO. Per tutti i casi in cui l’utilizzo di un’opera protetta dà luogo

all’obbligo di pagare un’indennità, la società di gestione può agire per riscuotere quanto dovuto senza dover dimostrare per ogni opera un corrispondente mandato (DTF 124 III 489, consid. 2a). Per questi motivi, IS 1 è legittimata a far valere in giudizio la pretesa in esame.

4. La pretesa fatta valere con l’istanza in esame si basa sulla violazione del

diritto esclusivo d’autore e quindi su una responsabilità aquiliana (Kantonsgericht SG, 18 agosto 1999, in *Sic!* 6/1999, pp. 636 s., consid. 1b). L’art. 10 LDA stabilisce infatti che l’autore ha

diritto esclusivo di decidere se, quando e in quale misura la sua opera sarà utilizzata. Secondo l’art. 33 LDA, invece, l’artista interprete ha diritto esclusivo di far vedere o udire la propria prestazione. Organizzare concerti o manifestazioni musicali senza l’autorizzazione dell’avente diritto (o del suo fiduciario) rappresenta dunque un atto illecito. Esso obbliga l’autore a risarcire il danno che ne deriva. Chi, anche nell’ambito dei diritti d’autore, postula in giudizio un risarcimento del danno ai sensi degli artt. 41 ss. CO deve fornire la prova dell’antigiuridicità della condotta, del nesso di causalità, della colpa e del danno (Kantonsgericht SG,

18 agosto 1999, in *Sic!* 6/1999, p. 637, consid. 2a). Per quanto riguarda l’illiceità, la condotta del convenuto è in

contrasto con i già citati artt. 10 e 33 LDA. Anche il nesso di causalità tra violazione e condotta è dato. Relativamente alla colpa, si osserva che il convenuto ha quantomeno preso in considerazione l’eventualità di arrecare un pregiudizio. Egli infatti si è rifiutato, nonostante i ripetuti richiami, di pagare quanto richiesto. Il danno deve essere invece inteso come il mancato guadagno che l’istante (*rectius* l’avente causa) avrebbe ottenuto qualora il convenuto avesse pagato l’utilizzo dei diritti in questione (Kantonsgericht SG, 18 agosto 1999, in *Sic!* 6/1999, p. 638, consid. 2b). La pretesa fatta valere da IS 1 è dunque fondata. Rimane da esaminare se anche la sua quantificazione è corretta.

5. Le società di gestione stabiliscono delle tariffe in vista della riscossione delle remunerazioni (art. 46 cpv. 1 LDA). Secondo l’art. 59 cpv. 3 LDA, le tariffe approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini vincolano il giudice dalla loro entrata in vigore. Nel caso in questione, la Tariffa comune Hb è stata approvata dalla Commissione arbitrale federale il 4 dicembre 1998. La sua validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2009 (TC Hb, art. 38 ss.). Il calcolo delle indennità viene effettuato in valori percentuali sulla base degli introiti provenenti dalle esecuzioni musicali (TC Hb, art. 16). Per quanto riguarda le manifestazioni danzanti e ricreative, la percentuale è del 5% per i diritti d’autore e dell’1,5% per i diritti affini. Qualora l’obbligato ometta di collaborare per la determinazione dell’importo dovuto, IS 1 può raddoppiare l’indennità (TC Hb, art. 28). La società ha inoltre, in tal caso, la facoltà di effettuare il calcolo sulla base di una stima (TC Hb, art. 32). All’importo così calcolato viene poi aggiunta l’IVA del 7,6% per i diritti affini e del 2,4% per i diritti d’autore (LIVA, art. 36).

Nonostante i vari richiami scritti (doc. FF, doc. GG, doc. HH), il convenuto non ha fornito le indicazioni necessarie ai fini della determinazione dell’indennità. L’istante ha dunque emesso il 3 aprile 2008 la fattura n. 1.169.082 per fr. 2'693.60 (doc. II) sulla base di una stima, raddoppiandola. La manifestazione del 1° dicembre 2007 organizzata dal convenuto (doc. DD) al Meeting Center di Iragna era denominata “Navigator clubbing edition”, prevedeva un’entrata di fr. 20.- in prevendita e di fr. 25.- alla cassa serale, con la partecipazione di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (doc. EE, KK). Il Meeting Center di Iragna è un centro polivalente, con una sala di circa 600m2, che può contenere fino a 1000 persone in occasione di concerti o feste danzanti (doc. JJ). Gli introiti per la manifestazione possono così essere stimati a fr. 20'000.- (fr. 20.- per 1000 posti. L’indennità ammonta quindi a fr. 2'693.60 (5% per diritti d’autore (x2) fr. 2'000.-, IVA del 2,4% fr. 48.-, 1,5% per i diritti affini (x2) fr. 600.-, IVA del 7,6% fr. 45,60).

6. L’istante chiede inoltre il pagamento degli interessi a partire dal 24 settembre 2008, data della domanda d’esecuzione. L’interesse nell’ambito di un risarcimento danni ai sensi degli artt. 41 ss. CO dovrebbe partire dal momento in cui l’evento pregiudizievole ha influito sul patrimonio del danneggiato (DTF 122 III 54 s.; Guhl/Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2000, p. 78, § 58). Nel caso che ci occupa, la tariffa comune Hb stabilisce che i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura (TC Hb, art. 33). Gli effetti pregiudizievoli sul patrimonio del danneggiato sono dunque da

far risalire a quel punto (Kantonsgericht SG, 18 agosto 1999, in *Sic!* 6/1999, p. 638, consid. 2cc). Nel caso concreto gli interessi sarebbero dunque

dovuti dal 3 maggio 2008 (doc. II). Tuttavia il giudice pronuncia nei limiti delle domande delle parti (art. 86 CPC), ciò che impone di riconoscere all’istante interessi dalla data da lei indicata, ovvero dal 24 settembre 2008.

7. Visto quanto precede, l’istanza deve essere accolta. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del convenuto, il quale rifonderà all’istante un’indennità per ripetibili.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza

7 settembre 2009 di IS 1 è accolta. Di conseguenza CO 1 è condannato a versare a IS 1 fr. 2'693.60 oltre interessi del 5% annuo dal 24 settembre 2008. È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Valle Maggia per l’importo di fr. 2'693.60 più spese di esecuzione e interessi del 5% annuo dal 24 settembre 2008.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 250.--

b) spese fr. 50.--

totale fr. 300.--

anticipate dall’istante, sono a carico del convenuto CO 1, il quale rifonderà inoltre all’istante fr. 300.- per ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).