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10.2009.133 • PP TI 10.2009.133 Generato dall'IA

Employment of Unpermitted Foreign National Acquittal

Numero d'incarto 10.2009.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with intentionally employing a foreign national without the requisite work permit between May and July 2008. The court acquitted the defendant because, following the conclusion of the transitional period on May 31, 2007, total freedom of movement between the involved parties applied, granting Italian citizens the general right to reside and work, with the permit being merely declaratory, meaning the employment could not have been illicit under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 117 cpv. 1 LStr, Art. 2 cpv. 1 LStr, Art. 2 cpv. 1 dell, Art. 115 LStr, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP; Employment of Unpermitted Foreign National Acquittal: The court acquitted the defendant because, following the conclusion of the transitional period on May 31, 2007, total freedom of movement between the involved parties applied, granting Italian citizens the general right to reside and work, with the permit being merely declaratory, meaning the employment could not have been illicit under the relevant law.

Parole chiave

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permesso di lavoro cittadini stranieri disdetta ingiustificata diritto al lavoro divieto di lavoro diritti di libera circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 117 cpv. 1 LStr
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr;
Art. 2 cpv. 1 LStr
che per l’art. 2 cpv. 1 LStr la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera;
Art. 2 cpv. 1 dell
che per l’art. 2 cpv. 1 LStr la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera;
Art. 115 LStr
134 IV 57; Spescha, Thür, Zünd, Bolzli, Migrationsrecht, N. 7 all’art. 115 LStr);
art. 9 e segg. CPP
Cited in the final orders, likely relating to general procedural rules governing the verdict.
art. 273 e segg. CPP
Cited in the final orders, likely relating to specific procedural rules concerning the judgment process.
art. 39 LTG
Cited in the final orders, related to the procedural basis for the decision made by the President of the Criminal Court.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 e segg. CPP

Cited in the final orders, likely relating to general procedural rules governing the verdict.

art. 273 e segg. CPP

Cited in the final orders, likely relating to specific procedural rules concerning the judgment process.

art. 39 LTG

Cited in the final orders, related to the procedural basis for the decision made by the President of the Criminal Court.

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Testo completo

Incarto n. 10.2009.133 DA 810/2009 · Bellinzona 24 marzo 2009 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso;

per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino italiano __________ non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;

fatti avvenuti dal 26.05.2008 al 25.07.2008 a __________;

reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 810/2009 di data 23 febbraio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 30 aprile 2009;

preso atto che con lettera 23 marzo 2009 il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che per l’art. 2 cpv. 1 LStr la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera;

che giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’allegato I all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP), fatte salve le disposizioni del periodo transitorio, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente in conformità delle regole previste dall’allegato stesso;

che in altre parole queste persone, trascorso il periodo transitorio, hanno un diritto generale al soggiorno e all’esercizio di un’attività economica e quindi un diritto all’ottenimento dei relativi permessi;

che nei loro confronti il rilascio del permesso non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo (cfr. DTF

134 IV 57; Spescha, Thür, Zünd, Bolzli, Migrationsrecht, N. 7 all’art. 115 LStr);

che in definitiva per questa categoria di cittadini il soggiorno e l’esercizio dell’attività lucrativa, a titolo indipendente e non, sono leciti anche senza il possesso del permesso;

che il periodo transitorio per i cittadini CE 17-AELS, fra i quali sono da annoverare gli italiani, si è concluso il 31 maggio 2007;

che dal 1° giugno 2007 fra l’Italia e la Svizzera vige quindi la libera circolazione totale della persone con l’applicazione dei diritti citati sopra;

che per questo motivo l’attività lavorativa di __________ fra il 26 maggio 2008 e il 25 luglio 2008 non poteva essere illecita;

che di conseguenza non si può rimproverare all’accusata di avere impiegato una persona non autorizzata a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera (cfr. DTF 134 IV 57 in particolare pag. 59 in alto);

che ACCU 1 deve pertanto essere prosciolta dal relativo addebito;

che, vista la rinuncia del Procuratore pubblico a presentarsi in aula, la decisione, favorevole all’imputata, può essere presa, per una questione di economia processuale, senza procedere al dibattimento;

visti gli art. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 819/2009 del 23 febbraio 2009.

prescinde dal prelevare oneri di giudizio.

avverte le parti che contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria: