Defamation conviction for accusing minor of vandalism with conditional sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of defamation for communicating with a third party and suggesting a minor was responsible for insulting writings found on condominium walls. The court reasoned that, despite the defense filing an objection only to conclude the matter immediately and the civil party's non-appearance due to failed notification (deemed valid by analogy with civil procedure rules), the facts established the crime under the relevant penal code article. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of CHF 150 (five daily rates of CHF 30), with the execution conditionally suspended for two years, an additional fine of CHF 200 (substitutable with two days detention), and ordered to pay procedural costs, while civil claims were remitted to civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, Art. 42 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Defamation conviction for accusing minor of vandalism with conditional sentence: The court reasoned that, despite the defense filing an objection only to conclude the matter immediately and the civil party's non-appearance due to failed notification (deemed valid by analogy with civil procedure rules), the facts established the crime under the relevant penal code article. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of CHF 150 (five daily rates of CHF 30), with the execution conditionally suspended for two years, an additional fine of CHF 200 (substitutable with two days detention), and ordered to pay procedural costs, while civil claims were remitted to civil court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the crime of defamation for which the accused was found guilty.
This article is cited in the dispositive to determine the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine.
This article governs the deletion of the conviction from the judicial registry after the specified period.
This procedural article is cited concerning the parties' rights regarding requesting written grounds and filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2009.106 DA 417/2009 · Bellinzona 26 agosto 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, in data imprecisata nel corso del mese di febbraio 2008, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona di condotta disonorevole e meglio, per avere, comunicando con il signor __________, reso sospetta la minorenne CIVI 1, di essere l’autrice delle scritte ingiuriose rinvenute sui muri del condominio sito in Via __________ a __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 29 gennaio 2009 n. 417/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.-, (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.00 (trenta) – (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 agosto 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
preso atto che la parte civile, nonostante abbia provocato il presente procedimento, non è comparsa al dibattimento: la citazione inviata raccomandata è stata impostata, distribuita al suo domicilio, ma non è stata ritirata (avendo RA 1 comunicato all’Ufficio postale di trattenere la corrispondenza fino al 3 settembre 2009). Si rileva che già la precedente citazione, emessa prima del rinvio del dibattimento, non è stata ritirata dalla parte civile, in questo caso senza che essa abbia dato l’ordine di rattenere la corrispondenza alla Posta;
il giudice considera la citazione valida per applicazione in analogia delle norme del Codice di procedura civile, che impongono alla parte (quindi anche alla parte civile in un processo penale) di ritirare la corrispondenza con la precisazione che, in caso di mancato recapito, il settimo giorno la citazione è considerata regolarmente intimata;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che non riconosce alcuna pretesa alla parte civile;
sentita da ultimo l'accusata, che dichiara di non ritenersi colpevole e di non avere interposto opposizione al decreto d’accusa unicamente per porre immediatamente fine alla questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusata autrice colpevole di diffamazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?
4. Devono essere riconosciute pretese di parte civile?
5. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione, *ex* art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 417/2009 del 29 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di
5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
150.00 (centocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;
carica alla parte civile una tassa di giustizia di fr. 50.00 e spese di cui al presente incarto;
precisa che in caso di richiesta di motivazione scritta, la tassa di giustizia verrà aumentata di fr. 400.00;
rinvia la parte civile al foro civile per eventuali pretese;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di RA 1,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale