Failure to Pay Court-Ordered Child Alimony
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court convicted the accused of neglecting maintenance obligations for failing, despite having the means, to pay CHF 16,000 in court-ordered alimony for two minor children between November 2005 and December 2007, during which time social services covered the payments. The court sentenced the accused to 200 hours of community service, warning that failure to comply would result in conversion to a fine or imprisonment, and ordered payment of court costs, while rejecting the claim for civil damages by the intervening social service entity, and declining to revoke a previously suspended sentence for a separate conviction as the grounds no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 307 CPS, Art. 252 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 217 cpv. 1 CP; Failure to Pay Court-Ordered Child Alimony: The court sentenced the accused to 200 hours of community service, warning that failure to comply would result in conversion to a fine or imprisonment, and ordered payment of court costs, while rejecting the claim for civil damages by the intervening social service entity, and declining to revoke a previously suspended sentence for a separate conviction as the grounds no longer existed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was used to find the accused guilty of neglecting maintenance obligations.
This article was cited regarding the commutation of the community service penalty to a fine or imprisonment.
This article was cited in relation to the revocation (or non-revocation) of a previously suspended custodial sentence.
This procedural rule governed the rights of the parties regarding requesting written grounds for the judgment and filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.88 DA 504/2008 · Bellinzona 21 agosto 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (1999) e __________ (2005), e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare __________ del Pretore di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 – 31.12.2007;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
perseguito con decreto d’accusa del 11 febbraio 2008 n. 504/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.—cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-- (duemilasettecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni art. 42 e segg. CPS).
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 15 (quindici) giorni e di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 21 agosto 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e i rappresentanti CIVI 1, , mentre il Procuratore pubblico, con lettera 11 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
preso atto delle generalità dell’interprete M. C., la quale, avvertita delle conseguenze penali di una falsa traduzione a norma dell’art. 307 CPS, ha promesso di adempiere secondo scienza e coscienza il suo compito;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i rappresentanti dell’ ufficio CIVI 1, , sentito per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma di volersi adoperare per riuscire a mantenere le proprie figlie; egli si rimette per il resto al prudente giudizio di questo giudice;
posti a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, , autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (1999) e __________ (2005), e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare __________ del Pretore di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 – 31.12.2007?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 15 (quindici) giorni e di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e __________ art. 46 cpv. 1 CPS)?
5. Deve essere accolta la domanda di versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento?
6. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 37, 46, 47, 106 e 217 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
respinge in ordine la proposta di versamento CIVI 1 dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento;
dichiara ACCU 1*,
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP, per aver omesso, benché ne avesse avuto, sia pure solo parzialmente, i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (1999) e __________ (2005), e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare __________ del Pretore di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 – 31.12.2007;
condanna ACCU 1*,
come pena unica, comprensiva della pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente e prolata l’11 aprile 2005 dal Ministero pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CP (e oggetto della domanda di revoca del Procuratore pubblico),
1. a un lavoro di pubblica utilità di 200 (duecento) ore, da prestare;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, poiché non ne ricorrono più i presupposti.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale