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10.2008.538 • PP TI 10.2008.538 Generato dall'IA

Illegal Possession of Weapons at Border Crossing

Numero d'incarto 10.2008.538
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of violating the federal law on weapons by possessing two folding knives in the glove compartment of a vehicle at a border crossing on a specific date without the required import authorization or carrying permit. The court, despite the defendant's non-appearance at the hearing following a timely opposition to the initial accusation, confirmed the accusation, imposing a fine of 90 Swiss Francs, suspended conditionally for two years, an additional fine of 50 Swiss Francs (substitutable with one day of custody), ordering the confiscation and destruction of the knives, and assigning court fees and expenses to the defendant.

Regesto Legislator

Ufficiale

Valicare la frontiera con due coltelli apribili con una sola mano senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d'importazione e del permesso di porto d'armi in Svizzera

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alla legge sulle armi reato a distanza zona frontaliera uscita illegale dal paese crimine verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 33 cpv. 1 LArm
This article establishes the violation for which the accused was declared guilty.
Art. 27 cpv. 1 LArm
1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
Art. 106 cpv. 2 CPS
50.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 69 CPS
This article justifies the order for the confiscation and destruction of the knives.
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural article concerns the advice given to the parties regarding the right to appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 33 cpv. 1 LArm

This article establishes the violation for which the accused was declared guilty.

art. 69 CPS

This article justifies the order for the confiscation and destruction of the knives.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article concerns the advice given to the parties regarding the right to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.538 DA 4501/2008 · Bellinzona 19 maggio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di infrazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

per avere, il 4 ottobre 2008, a __________ “valico doganale Brogeda”, detenuto nel vano portaoggetti della sua vettura Opel __________,

due coltelli apribili con una sola mano, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. 4501/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 50.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

4. Ordina la confisca dei due coltelli sequestratigli il 4 ottobre 2008 dalla Polizia (art. 69 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 maggio 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 marzo 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Deve essere ordinata la confisca dei due coltelli sequestratigli dalla Polizia il 4 ottobre 2008?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 27 cpv. 1, 33 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4501/2008 del 24 novembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 275.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina la confisca e la distruzione dei due coltelli sequestratigli dalla Polizia il 4 ottobre 2008 (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 120.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. - 100.00 dedotta cauzione già versata

fr. 175.00 totale