Insult and Battery Conviction Without Penalty
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused individual, having opposed an initial accusation, was tried for insult and minor battery (holding a person by the arm against their door) and, despite the prosecutor requesting confirmation of the initial conviction which included a fine and a suspended punitive monetary penalty, the court ultimately declared the accused guilty of both charges but exempted them from any penalty, though they were ordered to pay the judicial taxes and costs totaling 220.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Insult and Battery Conviction Without Penalty: le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section preceding the dispositive as a basis for the conviction for insult (ingiuria).
Cited in the section preceding the dispositive as a basis for the conviction for battery (vie di fatto).
Cited in the section preceding the dispositive, relating to general procedural rules applied to the decision.
Cited in the section preceding the dispositive, relating to general procedural rules applied to the decision.
Cited in the section preceding the dispositive, relating to the jurisdiction/scope of the Tribunal.
Cited concerning the rights of the parties regarding the request for written grounds and appeal notice.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.520 DA 4704/2008 · Bellinzona 2 aprile 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1 Lugano)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, il __________,
offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “*cretino, rincitrullito, quel poco di cervello te lo hanno tolto, tutti te lo mettono nel culo*”;
2. vie di fatto
per avere, a __________, il __________,
commesso vie di fatto contro CIVI
1 trattenendolo per un braccio contro la porta di entrata della sua abitazione;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1°dicembre 2008 n. 4704/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'800.- (duemilaottocento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, Viganello, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;
indetto il dibattimento 2 aprile 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale si rimette al prudente giudizio della corte;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ingiuria
1.2. vie di fatto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria e di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4704/2008 del 1 dicembre 2008.
manda ACCU 1
esente da pena.
condanna ACCU 1
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi di fr. 220.-.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 80.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 220.00 totale