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10.2008.517 • PP TI 10.2008.517 Generato dall'IA

Driving While Revoked Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2008.517
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was prosecuted for repeated driving without a license despite revocation, stemming from two separate incidents where they operated a vehicle after their license had been revoked indefinitely following an earlier suspension. The court found the defendant guilty only for the first incident on June 16, 2007, while acquitting on the second, imposing a fine of 20 daily installments of 30 currency units each (totaling 600), with the execution of this penalty suspended conditionally for three years, along with a 300-unit fine payable with a subsidiary detention of 10 days, and ordered payment of judicial fees and costs, while explicitly choosing not to revoke a previously granted conditional suspension on an earlier penalty.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 95 cifra 2 LCStr, art. 34, 42, 47 CP; Driving While Revoked Conviction and Sentencing: The court found the defendant guilty only for the first incident on June 16, 2007, while acquitting on the second, imposing a fine of 20 daily installments of 30 currency units each (totaling 600), with the execution of this penalty suspended conditionally for three years, along with a 300-unit fine payable with a subsidiary detention of 10 days, and ordered payment of judicial fees and costs, while explicitly choosing not to revoke a previously granted conditional suspension on an earlier penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento dell'ammenda ritiro della concessione guida senza autorizzazione guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione al codice della strada esecuzione delle pene Circolare con un autovettura senza la regolare licenza di condurre

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cifra 2 LCStr

This article defines the crime for which the accused was declared guilty, limited to one of the alleged facts.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive to determine the substitute detention time for non-payment of the fine.

art. 34, 42, 47 CP

These articles were cited in the context leading to the judgment, concerning the penalty, suspension, and evaluation of the penalty, which underpinned the final sentencing orders.

art. 9 e segg., 273 e segg. CPP

These procedural articles related to the Code of Criminal Procedure were cited prior to the final ruling.

art. 39 LTG

This procedural article from the Cantonal Law on Jurisdiction was cited prior to the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.517 DA 4481/2008 · Bellinzona 27 marzo 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: avv. DI 1, __________)

prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa una prima volta

in data 14.12.2006 per il periodo 19.01.2007 - 18.06.2007, periodo poi prolungato il 10.05.2007 fino al 3.04.2008 ed una seconda volta il 7.11.2007 per un

periodo indeterminato e meglio:

- a __________ il 16.06.2007, l’autovettura Honda targata __________;

- a __________ il 3.05.2008, l’autovettura Honda targata __________;

fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr

perseguito con decreto d’accusa n. 4481/2008 di data 24 novembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato all’accusato il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale