Defamation and Fraudulent Warranty Misrepresentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of defamation for communicating to third parties, specifically clients, during their employment that the owner of a garage engaged in dishonorable conduct, including defrauding approximately twenty clients regarding an extension of a warranty with no corresponding service. The court, after reviewing the evidence and hearing arguments, confirmed the finding of guilt under the relevant penal code article and sentenced the defendant to a fine of 3 daily rates of 150 currency units each (totaling 450), with conditional suspension for a two-year probationary period, plus a 200 currency unit fine convertible to two days detention if unpaid, while deferring the civil party's claims for damages to the competent civil court.
Regesto Legislator
UfficialeNell'ambito del rapporto lavorativo comunicare a terzi: incolpare e rendere sospetto, in qualità di titolare di un Garage, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla reputazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of defamation, for which the accused was declared guilty.
This provision is cited in order No. 2 of the operative part regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
This provision is cited in the initial decree's order No. 3 regarding the referral of the civil party to the competent civil forum for damages claims, and this referral is confirmed in the final orders.
This article is cited in the final communication regarding the cancellation of the conviction from the criminal record after the prescribed period.
This procedural rule is cited regarding the notification of the right to request the grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.508¨ DA 4592/2008 · Bellinzona 18 maggio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, nel periodo fra __________ 2007 __________ 2008, a __________ e a __________, nell’ambito del suo rapporto lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________, clienti del Garages __________ di __________, esprimendosi con frasi quali: “...*c’è un intoppo nel prolungo della garanzia __________.., ..somme fatte pagare dai clienti senza ulteriori prestazioni (prolungo garanzia).., ..circa una ventina di clienti fregati…”,* incolpato e reso sospetto CIVI 1 in qualità di titolare del Garage __________ di __________, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, con la precisazione che la vittima del reato è CIVI 1 e non __________, come erroneamente indicato nel decreto, reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. 4592/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliereda fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 750.-; L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 18 maggio 2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e reclama le ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura?
5. A chi vanno caricato le tasse e le spese?
6. Devono essere riconosciute ripetibili a favore della difesa?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di diffamazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4592/2008 del 24 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta).
§ L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Conferma il rinvio della parte civile al foro civile per le pretese di tale natura;
non assegna ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 30.-- testi
fr. 530.-- totale