State v. Defendant (Aggression Case)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was prosecuted for aggression stemming from an incident on September 9, 2007, where they allegedly participated with others in repeatedly striking two individuals with a belt while others used fists and kicks, causing injuries. Despite the initial accusation and the victims' request for confirmation of the initial indictment, the defense argued for acquittal based on a credible alternative version supported by a neutral witness, questioning proof that the defendant inflicted the specific injuries. Ultimately, the court found the defendant guilty of aggression under Article 134 of the Penal Code, sentencing them to a fine of 30 daily rates of 30 currency units each (totaling 900), with the execution conditionally suspended for a two-year probation period, along with an additional fine and payment of judicial costs.
Regesto Legislator
UfficialePrendere parte assieme ad altri individui non identificati all'aggressione di 2 persone, colpendoli ripetutamente con una cintura, mentre gli individui non identificati li percuotevano con pugni e calci
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was convicted for aggression based on this article in the dispositive.
Cited in the dispositive (point 1 of the conviction) regarding the calculation of the pecuniary penalty.
Cited in the dispositive (point 1.1) regarding the conditional suspension of the execution of the penalty.
Cited in the dispositive (point 2.1) to determine the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
Cited in the communication section regarding the cancellation of the criminal record entry.
Cited to inform the parties about the right to appeal and request the grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.487 DA 4339/2008 · Bellinzona 10 giugno 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 9 settembre 2007, a __________, preso parte, unitamente ad almeno sei persone non identificate, all’aggressione
di CIVI 2 e di CIVI 1, e meglio, per averli ripetutamente colpiti con una cintura, mentre gli individui non identificati li percuotevano con pugni e calci, provocando a CIVI 2 e CIVI 1 le lesioni di cui ai rispettivi certificati medici agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre 2008 n. 4339/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 10 giugno 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato e data lettura del decreto d’accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250 CPP, anche l’accusa per i titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS), vie di fatto (art. 126 CPS) e rissa (art. 133 CPS);
proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed all’esame dei testi;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede in via principale, la conferma del decreto d’accusa e, in via subordinata, la condanna dell’imputato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto o rissa prospettatigli in data odierna;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede in via principale, la conferma del decreto d’accusa e, in via subordinata, la condanna dell’imputato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto o rissa prospettatigli in data odierna;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo cliente sia dal capo di imputazione di aggressione, sia da quelli prospettati in questa sede, ritenuto come la versione da lui fornita, supportata dall’odierna testimonianza dell’unica persona neutrale, sia la più credibile. Non vi è inoltre alcuna certezza che le ferite subite dalle parti civili siano state inferte dall’imputato;
sentita in replica la parte civile CIVI 2, la quale ribadisce la propria versione;
sentita in replica la parte civile CIVI 1, la quale ribadisce la propria versione;
sentito in duplica il difensore, il quale ripropone le proprie allegazioni e domande;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di aggressione, subordinatamente di lesioni semplici, di vie di fatto o di rissa, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126, 123, 133 e 134 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
aggressione, art. 134 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4339/2008 del 10 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 526.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 126.00 testi
fr. 826.00 totale