Acquittal for Non-Payment of Child Support Due to Lack of Means
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with neglecting child support obligations by failing to pay the ordered monthly sum to the ex-spouse for their minor child, accumulating arrears between November 2007 and April 2008. Despite the prosecution's initial proposal for a fine, conditional suspension, and civil damages, the court ultimately acquitted the accused of the charge of neglecting maintenance obligations, implicitly accepting the defense's argument, supported by doctrine and recent jurisprudence, that the defendant lacked the financial means to meet the obligation despite actively seeking employment, and consequently ordered the state to bear the costs of justice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217 cpv. 1 CPS, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal for Non-Payment of Child Support Due to Lack of Means: Despite the prosecution's initial proposal for a fine, conditional suspension, and civil damages, the court ultimately acquitted the accused of the charge of neglecting maintenance obligations, implicitly accepting the defense's argument, supported by doctrine and recent jurisprudence, that the defendant lacked the financial means to meet the obligation despite actively seeking employment, and consequently ordered the state to bear the costs of justice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the crime of failure to fulfill maintenance obligations, which the court acquitted the defendant of.
This procedural rule governed the parties' right to request the written grounds for the decision after the hearing.
This article was cited in the initial decree proposal regarding the awarding of damages to the civil party, although the final order acquitted the defendant.
This procedural rule set was cited in relation to the hearing process.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.486 DA 4388/2008 · Bellinzona 25 maggio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere omesso di versare alla ex moglie CIVI 1 la somma mensile di fr. 600.-- per il figlio minorenne __________, di cui alla sentenza del Pretore di __________ del 23 aprile 1999, accumulando arretrati per complessivi fr. 3’600.-- tra il novembre 2007 e l’aprile 2008;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4388/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.- (art.
34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 3'600.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale richiamandosi alla dottrina dominante e alla giurisprudenza recente evidenzia come il suo assistito non abbia avuto i mezzi per far fronte agli impegni alimentari nonostante egli si sia attivato in tutti i modi per cercare un posto di lavoro. Chiede pertanto il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento dell’attenuante dello stato di necessità art. 17 e 18 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4388/2008 del 17 novembre 2008;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 370.00 totale