Acquittal for Defamation and State-Borne Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of defamation for communicating to a third party that another individual had dishonorably stolen money from a hair salon in November 2007. Following the presentation of evidence and arguments from the defense, who claimed the complaint was untimely, the court acquitted the accused of the defamation charge, finding insufficient grounds to uphold the accusation, and consequently ordered that court fees and costs be borne by the State, with the decision being final as no party requested a written motivation or filed an appeal within the statutory period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal for Defamation and State-Borne Costs: Following the presentation of evidence and arguments from the defense, who claimed the complaint was untimely, the court acquitted the accused of the defamation charge, finding insufficient grounds to uphold the accusation, and consequently ordered that court fees and costs be borne by the State, with the decision being final as no party requested a written motivation or filed an appeal within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of defamation, which the accused was ultimately acquitted of.
These procedural articles governed the trial procedure that resulted in the acquittal.
These procedural articles governed the trial procedure that resulted in the acquittal.
This article was cited in connection with the application of procedural rules for the decision.
This procedural rule concerns the right to request the written grounds for the judgment, which was noted in the document.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.480 DA 4391/2008 · Bellinzona 12 maggio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio di avere sottratto la somma di fr. 600.-- dal suo salone di parrucchiera a __________ nel novembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4391/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 12 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal proprio difensore, e la parte civile, mentre la Procuratore Pubblico AINQ 1 ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria cliente, rispettivamente l’abbandono del procedimento, in quanto la querela è manifestamente tardiva. In subordine lo è anche in applicazione del principio in dubio pro reo;
sentita in replica la parte civile, la quale ribadisce di aver sporto la querela penale allorquando le voci che era stata accusata di furto dall’imputata si sono fatte vieppiù insistenti;
viene data in duplica la difensore, il quale riconferma la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4391/2008 del 17 novembre 2008;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 370.00 totale