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10.2008.459 • PP TI 10.2008.459 Generato dall'IA

Accused Convicted for Defamation Over Insulting Term "Troia" Used Against Wife

Numero d'incarto 10.2008.459
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An accused individual appealed a default judgment finding them guilty of defamation for insulting their wife with derogatory terms in June 2008. Following a hearing where the victim and the accused's defense (arguing mutual insults) were considered, the court found the accused guilty only for using the specific term "troia" against the wife, while dismissing the other alleged insult. Consequently, the court convicted the accused of defamation under Article 177 of the Penal Code, imposing a fine of 90 Swiss Francs (3 daily rates of 30 Francs), with the sentence conditionally suspended for two years, along with an additional 50 Franc fine (convertible to two days imprisonment for non-payment) and responsibility for 250 Francs in judicial fees and costs.

Regesto Legislator

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Art. 177 CPS, Art. 42 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CPS; Accused Convicted for Defamation Over Insulting Term "Troia" Used Against Wife: Following a hearing where the victim and the accused's defense (arguing mutual insults) were considered, the court found the accused guilty only for using the specific term "troia" against the wife, while dismissing the other alleged insult. Consequently, the court convicted the accused of defamation under Article 177 of the Penal Code, imposing a fine of 90 Swiss Francs (3 daily rates of 30 Francs), with the sentence conditionally suspended for two years, along with an additional 50 Franc fine (convertible to two days imprisonment for non-payment) and responsibility for 250 Francs in judicial fees and costs.

Parole chiave

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diffamazione ingiuria pagamento dell'ammenda nozione di decisione sospensione condizionale della pena reato sessuale Offendere l'onore della moglie con l'epiteto "troia"

Disposizioni normative citate

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Art. 177 CPS
This article defines the crime of insult, for which the defendant was declared guilty in the final order.
Art. 42 CPS
This article concerns the conditional suspension of the sentence, which was applied in the final orders (1.1).
Art. 369 CPS
This article determines the period after which the conviction will be removed from the criminal record, mentioned in the final communication.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural article was cited concerning the parties' right to appeal or request written grounds for the decision.
Art. 106 cpv. 2 CPS
This article dictates the substitution of the fine with a custodial sentence upon non-payment, referenced in the punitive order (2.1).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 177 CPS

This article defines the crime of insult, for which the defendant was declared guilty in the final order.

art. 106 cpv. 2 CPS

This article dictates the substitution of the fine with a custodial sentence upon non-payment, referenced in the punitive order (2.1).

art. 42 CPS

This article concerns the conditional suspension of the sentence, which was applied in the final orders (1.1).

art. 369 CPS

This article determines the period after which the conviction will be removed from the criminal record, mentioned in the final communication.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article was cited concerning the parties' right to appeal or request written grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.459 DA 4047/2008 · Bellinzona 25 marzo 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere offeso l’onore della moglie LESA 1, rivolgendole gli epiteti “troia” e “stronza”;

fatti avvenuti a __________, nel periodo 26/28 giugno 2008;

reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4047/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 5 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, preso atto che la parte lesa si è costituita parte civile, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile ed all’interrogatorio del teste;

sentito la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa

sentito il difensore, il quale il quale postula il proscioglimento dell’imputato trattandosi di litigi permeati da insulti reciproci;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________ nel periodo 26/28 giugno 2008, offeso l’onore della moglie LESA 1 con l’epiteto di troia;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale