Acquittal for Threat Under Penal Code Article 180
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of the crime of threat under Article 180 of the Penal Code for affixing a note stating "....Ultima chance..." on a victim's garage door concerning a supposed default on a leasing contract, an act which the accusation alleged caused fear and apprehension. Following an objection to the initial indictment, the court, after hearing the parties, ultimately acquitted the defendant of the charge of threat, finding insufficient objective elements for the crime, and ordered the State to bear the court costs while recognizing 750 currency units to the defendant for reimbursement of expenses.
Regesto Legislator
UfficialeAffiggere sulla porta del garage un foglio con la scritta ".. Ultima chance ..." per un pretesto mancato rispetto di un contratto di leasing
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of threat, which the defendant was acquitted of.
Cited in relation to the parties' right to appeal and request written reasons for the judgment.
Cited in the original decree's order (point 4) regarding deferring the civil party's claims, although the final order only referred the matter generally.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.456 DA 4120/2008 · Bellinzona 5 marzo 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per aver incusso spavento e timore a CIVI 1, affiggendo sulla porta del suo garage un foglio con la seguente scritta: *“….Ultima chance…”* inerente il preteso mancato rispetto di un contratto di leasing;
fatti avvenuti a __________ il
26 ottobre 2007;
reato previsto dall’art. 180 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4120/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 250.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come manchino gli elementi oggettivi per l’adempimento del reato, in modo particolare quello della grave minaccia e dell’insorgere di timore e spavento nella vittima;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4120/2008 del 27 ottobre 2008;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 750.-- a titolo di ripetibili;
carica la tassa di giudizio e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · ,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale