Driving While Revoked Sentence Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving a vehicle after their license had been indefinitely revoked by the administrative authority on January 25, 2008, with the offense occurring on April 16, 2008, constituting a violation of traffic law. The court convicted the defendant, sentencing them to a 30-day-rate fine totaling 3,600, with the execution conditionally suspended for four years, and imposed an additional fine of 300, while crucially deciding *not* to revoke the conditional suspension of a previous fine of 2,400, instead extending the probation period for that prior sentence by one year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 2 CPS, Art. 36 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Driving While Revoked Sentence Modification: The court convicted the defendant, sentencing them to a 30-day-rate fine totaling 3,600, with the execution conditionally suspended for four years, and imposed an additional fine of 300, while crucially deciding *not* to revoke the conditional suspension of a previous fine of 2,400, instead extending the probation period for that prior sentence by one year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the criminal offense for which the defendant was declared guilty.
This article is cited in the dispositive concerning the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
This article is cited regarding the inscription and subsequent cancellation of the conviction in the criminal record.
This article is cited in the final order regarding the prolongation of the probationary period for the previously suspended sentence.
This procedural article is cited to inform the parties of their right to appeal or request written grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.434 DA 3821/2008 · Bellinzona 30 giugno 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre,
per aver condotto l’autovettura Mitsubishi targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25 gennaio 2008 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il
16 aprile 2008;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 ottobre 2008 n. 3821/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.--ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6’000.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna per complessivi fr. 2’400.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 5 novembre 2007 (art. 46 cpv. 2 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 30 giugno 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito l'accusato, il quale riconosce di aver guidato nonostante la revoca. Egli chiede di ridurre la pena principale sia per quanto concerne le aliquote, sia il loro ammontare, sia la multa. Chiede inoltre di non revocare il beneficio della precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--cadauna per complessivi fr. 2’400.-- decretata nei suoi confronti il 5 novembre 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3821/2008 del 13 ottobre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 3’600.-- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 novembre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale