Acquittal on Theft of Use, Conviction on Traffic Offenses
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered charges against an individual for theft of use of a motor vehicle, driving without a license, operating a vehicle without required insurance/registration, and repeated driving after license revocation, noting the accused failed to appear for the trial despite proper citation, proceeding in absentia while the public prosecutor requested confirmation of the initial accusation. The court acquitted the accused of the theft of use charge due to lack of opposition to that specific charge by the civil party, but acknowledged guilt for the other traffic offenses because no opposition was filed against those counts; consequently, the court convicted the accused on the traffic offenses, sentencing them to a conditional fine and a non-conditional fine, with the total associated judicial fees and expenses to be borne by the convicted party.
Regesto Legislator
UfficialeCircolare con un motoveicolo sprovvisto di targhe, senza licenza di condurre e circolazione; circolare con un autoveicolo malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive regarding the calculation of the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Cited in the dispositive regarding the rights and deadlines for filing an appeal or requesting the reasons for the judgment.
Cited in the dispositive regarding the cancellation of the conviction record from the judicial register after a specified period.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.415 DA 3424/2008 · Bellinzona 13 marzo 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. furto d'uso
per aver sottratto il motoveicolo Malaguti privo di targa di CIVI 1, per farne uso;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
2. circolazione senza licenza di circolazione
per aver condotto il motoveicolo surriferito senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
3. guida senza licenza di condurre
per avere condotto il motoveicolo Malaguti suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per quella categoria di veicolo;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;
4. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per aver ripetutamente condotto l’autovettura Honda targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________2007 per il periodo 5.11.2007-4.3.2008;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15 settembre 2008 n. 3424/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).
2. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
3. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008 dalla parte civile, limitatamente alla prima imputazione (furto d’uso);
indetto il dibattimento 13 marzo 2009, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di furto d’uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 94 cifra 1 cpv. 1, LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di furto d'uso per i fatti descritti nel punto 1 del decreto di accusa n. 3424/2008 del 15 settembre 2008.
prende atto che per le imputazioni di circolazione senza licenza di condurre, guida senza licenza di condurre e ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca non è stata fatta opposizione e che pertanto l’accusato è definitivamente autore colpevole di questi reati,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'050.- (millecinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- .
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 700.-*totale