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10.2008.386 • PP TI 10.2008.386 Generato dall'IA

Driving While Revoked License Conviction and Sentence Modification

Numero d'incarto 10.2008.386
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of driving a vehicle on May 5, 2008, despite the administrative revocation of their driving license effective from March 25, 2008, to August 24, 2008, a violation of traffic law; the court convicted the defendant *in absentia* after the defense requested acquittal based on necessity or incapacity, ultimately imposing a fine of 20 daily rates at 70 currency units each, suspended conditionally for four years, an additional fine of 300 currency units (convertible to five days of detention), and ordering the revocation of the conditional suspension benefit from two prior suspended fines, which was not granted, but the probation period for those prior fines was extended by one year and six months for each.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 36 CPS, Art. 369 CPS, Art. 17 CPS; Driving While Revoked License Conviction and Sentence Modification: Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre arresto guida recidiva in stato di ebbrezza casellario giudiziale Circolare nonostante la revoca della licenza di condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 95 cifra
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
Art. 106 cpv. 2 CPS
This article is cited in the dispositive regarding the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Art. 46 cpv. 1 CPS
700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena detentiva complessiva di 25 giorni (art.
Art. 36 CPS
1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena detentiva complessiva di 25 giorni (art. 36 CPS).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Art. 17 CPS
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione dell’art. 17 CPS o, in subordine, dell’art.
Art. 19 CPS
17 CPS o, in subordine, dell’art. 19 CPS.
Art. 46 cpv. 2 CPS
This article is cited for the decision to extend the probation period for the previously suspended sentences.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cifra 2 LCStr

This article establishes the crime for which the defendant was found guilty.

art. 106 cpv. 2 CPS

This article is cited in the dispositive regarding the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.

art. 46 cpv. 2 CPS

This article is cited for the decision to extend the probation period for the previously suspended sentences.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article informed the parties about their right to appeal and request the grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.386 DA 3300/2008 · Bellinzona 5 maggio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto l’autovettura Mercedes Benz targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19 febbraio 2008 per il periodo 25 marzo 2008 - 24 agosto 2008;

fatti avvenuti a __________ il 5 maggio 2008;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 15 settembre 2008 n. 3300/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna (art.

34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’200.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena detentiva complessiva di 25 giorni (art. 36 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall’accusato;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 maggio 2009, al quale ha partecipato il difensore, mentre l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 febbraio 2009, non è comparso, ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione dell’art. 17 CPS o, in subordine, dell’art. 19 CPS. Nella denegata ipotesi di una condanna egli postula una sensibile riduzione della pena pecuniaria e della multa, tenuto conto delle particolarità della caso specifico;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

2.1. Può essere riconosciuto lo stato di necessità esimente, ex art. 17 CPS?

2.2. Può essere riconosciuta l’incapacità ai sensi dell’art. 19 CPS?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.--ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 17, 19, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3300/2008 del 15 settembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1’400.-- (millequattrocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’050.-- (millecinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 giugno 2007, e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.-- (settecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15 ottobre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi per ciascuna (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: · ,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale