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10.2008.377 • PP TI 10.2008.377 Generato dall'IA

Property Damage Acquittal Due to Insufficient Evidence

Numero d'incarto 10.2008.377
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused was charged with property damage for allegedly throwing a glass bottle that struck and damaged a vehicle during a party on August 14, 2008, based primarily on a witness statement that the witness later partially retracted and clarified during the trial. Following an evidentiary hearing that included testimony from several witnesses, the court determined that the evidence presented, particularly concerning the distance between the alleged thrower and the vehicle and the position of the accused, did not establish guilt beyond a reasonable doubt, leading the court to acquit the accused based on the principle of *in dubio pro reo* and order the state to cover the judicial costs and reimburse the accused's legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 144 cpv. 1 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 144 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP; Property Damage Acquittal Due to Insufficient Evidence: Following an evidentiary hearing that included testimony from several witnesses, the court determined that the evidence presented, particularly concerning the distance between the alleged thrower and the vehicle and the position of the accused, did not establish guilt beyond a reasonable doubt, leading the court to acquit the accused based on the principle of *in dubio pro reo* and order the state to cover the judicial costs and reimburse the accused's legal expenses.

Parole chiave

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dubbio ragionevole danneggiamento deposizioni delle parti beni statali azione mobiliare prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 cpv. 1 CP

This article defines the crime of property damage, the subject matter of the acquittal.

art. 9 e segg. CPP

Procedural basis cited in the final decision structure for judgment.

art. 273 e segg. CPP

Procedural basis cited in the final decision structure for judgment.

art. 39 LTG

Procedural basis cited in the final decision structure for judgment (referring to fees/costs).

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited to inform the parties of their right to request the grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.377 DA 3256/2008 · Bellinzona 22 gennaio 2009 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 Difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di danneggiamento,

per avere, a __________ [recte: __________], in data 14.08.2008, scagliando una bottiglia in vetro contro la vettura Ford __________ di colore nero targata TI __________, danneggiato una cosa di proprietà altrui;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre 2008 n. 3256/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, i suoi difensori, la parte civile e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testimoni;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il riconoscimento della pretesa di risarcimento avanzata;

sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione per il suo assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento peri fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di complessivi fr. 3'563.25.- oltre interessi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che è stata chiesta dall’accusato la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

che in data 14 agosto 2008 si è tenuta la festa di compleanno di __________ nella casa di vacanza dei suoi genitori sui Monti __________ sopra __________;

che a tale festa hanno partecipato una ventina di giovani fra cui __________, figlio della parte civile, l’accusato, __________ e __________;

che dal dibattimento è emerso che solo alcuni giorni dopo la festa __________ ha scoperto un danno alla carrozzeria della macchina della madre da lui utilizzata in quell’occasione per recarsi alla festa;

che la famiglia di quest’ultimo, ritenendo che il danno fosse capitato nel corso della festa, ha cercato di sapere se l’avesse causato uno dei partecipanti alla serata;

che __________, avendo a suo tempo indicato l’accusato come autore del danno mediante il lancio di una bottiglia di vetro, è stato sentito dalla polizia;

che a seguito della sua deposizione, i cui contenuti sono stati tuttavia precisati in aula da __________ medesimo in quanto riportanti affermazioni che ha asserito di non aver detto, è stato emesso senza ulteriori atti istruttori il decreto di accusa nei confronti di ACCU 1;

che al dibattimento - mediante l’audizione di diversi testimoni - è stata ricostruita nel dettaglio la cronologia degli eventi capitati il 14 agosto 2008;

che alla luce di tutte le testimonianze e delle risultanze agli atti questo giudice non ha raggiunto, oltre ogni ragionevole dubbio, la certezza che l’accusato abbia effettivamente commesso l’infrazione;

che in particolare non vi sono sufficienti elementi per concludere che un’eventuale lancio di bottiglia, vista la distanza del veicolo rispetto alla casa dei signori __________ e – secondo quanto emerso

– alla posizione in cui si sarebbe trovato l’accusato al momento dell’atto, abbia potuto colpire il veicolo;

che pertanto ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dall’accusa rivoltagli e ha

diritto a eque ripetibili;

visti gli art. 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3256/2008 del 4 settembre 2008.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 1'800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 280.- testi

fr. 480.-*totale