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10.2008.364 • PP TI 10.2008.364 Generato dall'IA

Driving Without a License and Sentencing Appeal

Numero d'incarto 10.2008.364
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was prosecuted for repeatedly driving motor vehicles despite the administrative revocation of their license between April 1 and September 30, 2008, which constituted repeated driving without a license. Although the defendant did not contest the facts, the defense argued the proposed penalty was disproportionate given the defendant's fitness to drive and difficult economic situation, and contested the revocation of a previously suspended sentence benefit. The court found the defendant guilty, imposing a fine of 45 daily rates at CHF 60 each (totaling CHF 2,700), suspended conditionally for five years, a separate fine of CHF 150, and did not revoke the prior conditional suspension benefit, instead issuing a formal admonition.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 46 cpv. 2 CPS; Driving Without a License and Sentencing Appeal: Although the defendant did not contest the facts, the defense argued the proposed penalty was disproportionate given the defendant's fitness to drive and difficult economic situation, and contested the revocation of a previously suspended sentence benefit. The court found the defendant guilty, imposing a fine of 45 daily rates at CHF 60 each (totaling CHF 2,700), suspended conditionally for five years, a separate fine of CHF 150, and did not revoke the prior conditional suspension benefit, instead issuing a formal admonition.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena guida senza autorizzazione idoneità alla guida abbandono del procedimento per infrazione stradale licenza obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 95 cifra
ripetuta circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
Art. 106 cpv. 2 CPS
This article governs the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, cited in order 2.1.
Art. 46 cpv. 1 CPS
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Ministero pubblico il 17 ottobre 2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).
Art. 369 CPS
This provision dictates the period after which the criminal record entry will be deleted, referenced in the communication of the sentence.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule governs the right to request the written reasoning of the judgment and the deadline for appeal, mentioned in the final notification.
Art. 46 cpv. 2 CPS
This provision was used to formalize an admonition regarding the previously granted conditional suspension.
art. 95 cifra 2 LCStr
This provision defines the crime for which the accused was declared guilty in the dispositive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cifra 2 LCStr

This provision defines the crime for which the accused was declared guilty in the dispositive.

art. 46 cpv. 2 CPS

This provision was used to formalize an admonition regarding the previously granted conditional suspension.

art. 106 cpv. 2 CPS

This article governs the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, cited in order 2.1.

art. 369 CPS

This provision dictates the period after which the criminal record entry will be deleted, referenced in the communication of the sentence.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule governs the right to request the written reasoning of the judgment and the deadline for appeal, mentioned in the final notification.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.364 DA 3248/2008 · Bellinzona 29 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre,

per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla

competente Autorità amministrativa in data 1 aprile 2008 per il periodo 1 aprile 2008 - 30 settembre 2008 e meglio:

- a __________ il 10 maggio 2008, l’autovettura Peugeot targata __________;

- a __________ il 25 giugno 2008, l’autofurgone Iveco targato __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 settembre 2008 n. 3248/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'050.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Ministero pubblico il 17 ottobre 2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 gennaio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, non contestando i fatti, ritiene comunque sproporzionata la sanzione pecuniaria, sia per quanto concerne le aliquote, sia per quanto riguarda il loro nell’ammontare. In effetti la pubblica accusa non ha tenuto conto che il suo assistito era idoneo alla guida e della sua difficile situazione economica. Egli ritiene pure ingiustificata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna. La difesa postula pertanto di comminare una pena unica di 50 aliquote giornaliere da fr. 40.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, ed una multa di al massimo fr. 200.--. Protestate tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di ripetuta guida senza la licenza di condurre o nonostante la revoca per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 ottobre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 46 segg. CPS; 95 cifra

2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2008 del 8 settembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 ottobre 2005, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · ,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazio, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale