State v. Defendant (Acquittal for Battery)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of battery (vie di fatto) for causing a facial contusion to another person on October 31, 2006, as per the indictment proposing a fine. Following the defendant's opposition to the indictment and a hearing where evidence was conflicting and no objective proof supported the charge, the court acquitted the accused of the battery charge, ruling that the accusation was not sufficiently substantiated, and consequently assigned the court costs and fees to the State, rendering the judgment final as no appeal or request for written reasons was lodged by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 cpv. 1 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; State v. Defendant (Acquittal for Battery): Following the defendant's opposition to the indictment and a hearing where evidence was conflicting and no objective proof supported the charge, the court acquitted the accused of the battery charge, ruling that the accusation was not sufficiently substantiated, and consequently assigned the court costs and fees to the State, rendering the judgment final as no appeal or request for written reasons was lodged by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime for which the accused was acquitted in the final order.
This procedural article was cited in relation to the right to appeal and the request for reasoned grounds for the decision.
These articles were cited in the section listing the applicable laws before rendering the final decision (though not explicitly in the numbered dispositive orders, they were part of the legal basis considered for the judgment).
These articles were cited in the section listing the applicable laws before rendering the final decision (though not explicitly in the numbered dispositive orders, they were part of the legal basis considered for the judgment).
This article was cited as a legal basis considered for the judgment regarding the organization of the court/procedure.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.355 DA 3015/2008 · Bellinzona 22 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 31 ottobre 2006, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 provocandogli una contusione facciale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 agosto 2008 n. 3015/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte civile, __________, è rinviata al competente foro.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio accusato, rilevando innanzitutto come sia dubbia la validità giuridica della denuncia penale non essendo stato indicato il reato di cui al decreto d’accusa. Egli rileva inoltre che le versioni delle parti sono contrastanti e che non vi è alcuna prova oggettiva agli atti che giustifica la proposta condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3015/2008 del 25 agosto 2008;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · ,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1 fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 220.00 spese giudiziarie
fr. 420.00 totale