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10.2008.353 • PP TI 10.2008.353 Generato dall'IA

Violation of Foreign Residency and Domicile Laws by Unemployed Permit Holder Operating IT Company

Numero d'incarto 10.2008.353
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant, holding a residency permit without gainful employment, was found guilty of violating foreign residency and domicile laws by negligently operating a self-owned IT company without notifying the competent cantonal authority. Despite the defense requesting acquittal or exemption from penalty, the court declared the individual guilty of the infraction, imposing a fine of 300 francs, convertible to three days in prison if unpaid, along with judicial costs totaling 200 francs, concluding the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 23 cpv. 6 LDDS, art. 333 cpv. 7 CP, art. 273 e segg. CPP; Violation of Foreign Residency and Domicile Laws by Unemployed Permit Holder Operating IT Company: Despite the defense requesting acquittal or exemption from penalty, the court declared the individual guilty of the infraction, imposing a fine of 300 francs, convertible to three days in prison if unpaid, along with judicial costs totaling 200 francs, concluding the final judgment.

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione domicilio attività lucrativa società estera infrazioni alla legge sugli stranieri multe non pagate Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 cpv. 6 LDDS

This provision was cited in the section listing the applicable laws and forms the basis for the conviction.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive to establish the substitution of the fine with a custodial penalty in case of non-payment.

art. 333 cpv. 7 CP

This procedural article was cited in the section listing the applicable laws leading to the judgment, concerning the judgment itself.

art. 273 e segg. CPP

This procedural article was cited in the section listing the applicable laws regarding the procedure followed.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule was cited regarding the possibility for the parties to request the written grounds for the decision, which was relevant to the final process.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.353 DA 3234/2008 · Bellinzona 18 novembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1)

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, rispettivamente alla LF sugli stranieri, per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, rispettivamente 23 cpv. 6 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. 3234/2008 di data 1° settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento; in via subordinata, chiede che l’accusato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333 cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia degli stranieri.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale