Fraudulent Transport Use and Waived Punishment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of a contravention of public transport law for fraudulently obtaining transport services on April 7, 2008, despite having paid the compensation sought by the civil party on July 24, 2007, which led the civil party to communicate to the public prosecutor that the matter was settled. Considering this subsequent payment and the nature of the proceedings, the court waived punishment under the relevant article of the Criminal Code, though it held the accused responsible for the court costs of fifty francs, noting the accused's failure to appear at the trial conducted in absentia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 LTP, Art. 1 cpv. 1 OTP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 53 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Fraudulent Transport Use and Waived Punishment: Considering this subsequent payment and the nature of the proceedings, the court waived punishment under the relevant article of the Criminal Code, though it held the accused responsible for the court costs of fifty francs, noting the accused's failure to appear at the trial conducted in absentia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court refrained from imposing a penalty based on this article because the civil party had been indemnified.
Cited in the warning regarding the right to appeal the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.329 DA 2715/2008 · Bellinzona 17 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni dei CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 7 aprile 2008;
reato previsto dall’art. 51 LTP; in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2715/2008 di data 4 agosto 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al versamento dalla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 100.- (cento) a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 settembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 100.-.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 53, 106 CP; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
considerato che il 24 luglio 2007 l’accusato ha pagato la somma chiesta dalla parte civile, la quale con lettera 4 agosto 2008, pervenuta il 7 agosto 2008, ha comunicato al Ministero pubblico di essere stata tacitata;
che vista quanto sopra e tenuto conto della natura del procedimento si può prescindere da una punizione in applicazione dell’art. 53 CP;
che nelle suddescritte circostanze questo giudice rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia, mettendo a carico dell’accusato unicamente le spese;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2715/2008 del 4 agosto 2008.
manda ACCU 1
esente da pena.
carica all’accusato le spese di fr. 50.-.
dà atto che la pretesa della parte civile è stata evasa con il pagamento da parte dell’accusato.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 spese giudiziarie