United States v. [Defendant Name] (Negligent Water Pollution)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, acting in their capacity as the head of a company, was found guilty of negligently violating federal water protection law by allowing substances exceeding the prescribed limit for suspended solids (over 20 mg/l) to enter a stream from a truck wheel washing tank due to the removal of a drain grid, which caused the water to turn brown. Despite the conviction for the offense, the court ruled the defendant exempt from penalty under the relevant code provision, concluding that the offense was of minor gravity, the resulting environmental damage was negligible, and the matter would not be recorded in the criminal register, although the defendant was ordered to pay the associated court fees.
Regesto Legislator
UfficialeTogliere una griglia di protezione della vasca di lavaggio dei camion, con la conseguenza che con il passaggio di un camion l'acqua sporca è finita nel fiume
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the accused to be exempted from punishment based on this provision.
The court found the accused guilty of the offense defined by this article.
This article regulated the parties' right to request a written motivation for the judgment, which was noted by the court.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.303 DA 2450/2008 · Bellinzona 13 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque,
per avere, nella sua qualità di titolare della Ditta __________ SA, per negligenza, illecitamente introdotto nelle acque sostanze atte a inquinarle e specificatamente, a __________, in data 27 febbraio 2008, togliendo la griglia di cui alla vasca per il lavaggio delle ruote dei camion, con la conseguenza che al passaggio dei camion, il contenuto della stessa finiva nelle caditoie infiltrandosi, con una concentrazione di sostanze in sospensione superiore ai 20 mg/l prescritti, nel riale del __________ il quale ha assunto una colorazione marrone;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 70 cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio 2008 n. 2450/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 4 aliquote da fr. 300.-- (trecento)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 luglio 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 gennaio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato,assistito dai suoi difensori e i rappresentanti della parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede che venga applicato l’art. 52 CPS e che venga attestato che si tratta di un caso di lieve entità, per cui il prevenuto deve essere mandato esente da pena. In effetti il __________ era già sporco in precedenza, come attestato dagli atti, e non a causa dell’acqua fuoriuscita dalla vasca di lavaggio. Il quantitativo di materiale finito nel fiume a seguito del passaggio del camion nella stessa è molto limitato, ritenuto che si è trattato di un solo passaggio. Partendo da un tenore di circa 9g/l di sostanze in sospensione (che in pratica sono sabbia e terra) si arriva ad un quantitativo complessivo di materiale di pochi chili. La colorazione del fiume è dovuta sicuramente e soprattutto al liquido che usciva dalla condotta a monte. La colpa dell’accusato è di minima gravità, in quanto non era facilmente prevedibile che accadesse quanto avvenuto. Il fiume e l’ambiente non hanno subito alcun danno. In via sussidiaria postula che la pena venga limitata alle sole aliquote, prescindendo dalla multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.1. E’ applicabile l’art. 52 CPS?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 42 cpv. 2 e 4, 52 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 2 LPAc, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2450/2008 del 9 luglio 2008;
manda ACCU 1
esente da pena in applicazione dell’art. 52 CPS;
carica la tassa e le spese di complessivi fr. 100.-- all’accusato;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio federale dell’ambiente, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale