State v. [Defendant's Name]: Abuse of Telecommunication Systems and Prior Sentence Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with making threats and abuse of telecommunication systems for sending menacing text messages and repeatedly calling a victim, but the court acquitted the defendant of the threat charge while finding the defendant guilty of abuse of telecommunication systems for repeatedly disturbing the victim via telephone calls. Consequently, the court imposed a fine, ordered the defendant to pay half of the court costs, referred civil claims to the competent civil court, formally admonished the defendant regarding a previous suspended sentence, and extended the probationary period for that prior sentence by one year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 46 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 180 CP; State v. [Defendant's Name]: Abuse of Telecommunication Systems and Prior Sentence Modification: Consequently, the court imposed a fine, ordered the defendant to pay half of the court costs, referred civil claims to the competent civil court, formally admonished the defendant regarding a previous suspended sentence, and extended the probationary period for that prior sentence by one year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of abuse of telecommunications facilities based on this article.
This article governs the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, and is cited in the dispositive regarding the fine.
This article is cited in the dispositive for the decision not to revoke the conditional suspension of a previous sentence and to formally admonish the defendant.
This procedural rule governs the rights of the parties regarding appeal and request for written grounds, and is mentioned in relation to the notification of these rights.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.298 DA 151/2008 · Bellinzona 29 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________ l’11 settembre 2007, incusso spavento a CIVI 1 inviando un messaggio SMS sull’utenza telefonica in uso alla stessa con la frase “amore sai che però hai commesso un grave errore che ora ti tocca pagare? mi spiace amore mio” nonché durante due colloqui telefonici con le frasi “Allora vengo su e ammazzo te e lei” e “vengo su io a prenderti per farti vedere dove spunta il sole ...”;
2. abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________ l’11 settembre 2007, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per inquietare CIVI 1 selezionando, in almeno 8 circostanze tra le ore 20.15 e 20.44 l’utenza mobile (__________) in uso alla parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 179septies,
180 CP, richiamati gli artt. 42, 46 e 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio 2008 n. 151/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 250.-- (duecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- (cinquanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 5. Non revoca la sospensione condizionale alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico in data 4 dicembre 2006, ma l'ammonisce formalmente (art. 46 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2008 indetto il dibattimento 29 ottobre 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di:
- minaccia,
- abuso di impianti di telecomunicazione,
per i fatti descritti dal decreto d’accusa del 14.01.2008?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena e l’eventuale pena può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Le pretese di parte civile devono essere rinviate al competente foro civile?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
5. Dev’essere confermata la proposta di non revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva inflitta dal Ministero Pubblico il 4 dicembre 2006 ed in caso di risposta affermativa, ACCU 1 dev’essere ammonito?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 179septies e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di minaccia,*ex* art. 180 CP;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, *ex* art. 179septies CP;
per i fatti indicati e compiuti nel decreto di accusa n. 151/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. la parte civile viene rinviata al competente foro civile per le pretese di natura civile;
3. al pagamento di ½ delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00.
4. non revoca la sospensione condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 4 dicembre 2006, ma l’ammonisce formalmente e prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 70.00 tassa di giustizia
fr. 30.00 spese giudiziarie
fr. 400.00*totale