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10.2008.290 • PP TI 10.2008.290 Generato dall'IA

DUI Recidivism and Traffic Violation with Suspended Sentence Modification

Numero d'incarto 10.2008.290
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court found the accused guilty of driving under the influence (with an alcohol level between 1.40 and 1.67 per mille, constituting recidivism from a 2001 conviction) and a related traffic violation involving negligent loss of control resulting in a collision with a wall. Based on the opposition to the initial accusation, the court convicted the accused, imposing a fine of 60 daily rates of CHF 70 each (totaling CHF 4,200) with the execution conditionally suspended for four years, a separate fine of CHF 1,200, and ordered payment of judicial fees; notably, the court chose not to revoke a prior conditional suspension related to a 30-day military detention sentence but instead extended its probationary period by one year, while ultimately referring civil claims to the civil forum.

Regesto Legislator

Ufficiale

Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.40 - max. 1.67 grammi per mille) perdere la padronanza del veicolo andando a cozzare contro un muro

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione sospensione condizionale della pena guida recidiva in stato di ebbrezza cessazione dei pagamenti modifica della sentenza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cpv. 1 LCStr
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
Art. 90 cifra
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art.
Art. 106 cpv. 2 CPS
1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 46 cpv. 1 CPS
Cited in the initial request for the revocation of the conditional suspension, which the court addressed in the dispositive by not revoking it but prolonging the probation period.
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited in the closing remarks concerning the rights to appeal and request reasoned judgment, which are procedural aspects related to the finality of the decision.
Art. 106 cpv. 2 CP
Cited in the dispositive orders regarding the substitute detention for non-payment of the fine.
Art. 369 CP
Cited in the dispositive regarding the time after which the conviction will be deleted from the judicial record.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 42 e segg. CPS

Cited in the dispositive orders concerning the suspension of the sentence (pena pecuniaria).

art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive orders regarding the substitute detention for non-payment of the fine.

art. 46 cpv. 1 CPS

Cited in the initial request for the revocation of the conditional suspension, which the court addressed in the dispositive by not revoking it but prolonging the probation period.

art. 369 CP

Cited in the dispositive regarding the time after which the conviction will be deleted from the judicial record.

art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr

Cited in the introductory section before the dispositive as the legal basis for the conviction for the traffic offenses.

9 e segg., 273 e segg. CPP

Cited in the introductory section before the dispositive, likely covering general procedural aspects, although the specific final procedural rulings on costs/appeals are not detailed in the numbered orders themselves (except the final disposition of costs/appeals implied by the structure).

39 LTG

Cited in the introductory section before the dispositive, likely governing jurisdiction/procedure at this level.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the closing remarks concerning the rights to appeal and request reasoned judgment, which are procedural aspects related to the finality of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.290 DA 2371/2008 · Bellinzona 15 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: Avv. DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura

VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.40 - max. 1.67 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel

2001 per analogo reato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro ivi esistente sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 2371/2008 di data 30 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Tribunale militare __________, __________ il 14.11.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 15 ottobre 2008, al quale hanno presenziato l’accusato ed il di lui difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che la condizionale non venga revocata, eventualmente prolungando il periodo di prova;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 guida in stato di inattitudine;

1.2 infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione inflitta all’accusato dal Tribunale Militare il __________?

5. Devono essere accolte le pretese di natura civile formulate dalla parte civile?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2371/2008 del 30 giugno 2008.

Condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.--(settanta), per un totale di fr. 4’200.-- (quattromiladuecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

Rinvia la parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione inflitta all’accusato dal Tribunale Militare il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di un anno.

Ammonisce formalmente l’accusato;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1800.00 totale