Jurisdictional Limit Exceeded in Fraud and Traffic Violations Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerned an accused charged under two separate indictments with repeated fraudulent use of credit/debit cards, fraud, forgery, and a serious traffic violation, for which the prosecutor proposed a combined penalty of 150 daily installments, which, when added to a prior conviction, exceeded the jurisdictional limit for the Criminal Magistrate's Court. The court ruled that it was incompetent to proceed because the total proposed penalty surpassed the statutory threshold of ninety daily installments allowed for this level of court, thus ordering the case files to be returned to the Public Prosecutor for issuance of an indictment conforming to the proper procedure, and subsequently canceled the scheduled hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 369 CPS, Art. 90 cifra, Art. 207 cpv. 1 CPP, Art. 41 LOG; Jurisdictional Limit Exceeded in Fraud and Traffic Violations Case: The court ruled that it was incompetent to proceed because the total proposed penalty surpassed the statutory threshold of ninety daily installments allowed for this level of court, thus ordering the case files to be returned to the Public Prosecutor for issuance of an indictment conforming to the proper procedure, and subsequently canceled the scheduled hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, which defines the competence of the summary court (Pretura penale) concerning the severity of the proposed penalty, is cited in the reasoning that leads to the finding of incompetence.
This provision, which regulates the competence of the summary court, is cited in the reasoning that leads to the finding of incompetence.
Cited as the procedural basis for the Ministry of Public Prosecutor to issue a new indictment after the finding of incompetence.
Although not a formal article, this section in order 1 mandates the return of the acts to the Public Prosecutor based on the finding of incompetence.
Cited in orders 1 and 4 (of the first list of rulings) regarding the cancellation of the conviction from the criminal record after a certain period.
Cited in the first and second proposed sets of penalties regarding the conditional suspension of the sentence.
Cited in the first and second proposed sets of penalties concerning the substitution of the fine with imprisonment in case of non-payment.
Cited in the first and second proposed sets of penalties as the basis for imposing the fine (aliquote giornaliere).
Cited in the first proposed set of rulings as the basis for ordering compensation to the civil party.
Cited as the articles defining the crimes for which the defendant was indicted in the first procedure.
Cited as the article defining the traffic violation in the second procedure.
Cited alongside LCStr provisions regarding the serious traffic offense.
Cited as related provisions to the serious traffic offense under Art. 90 cifra 2 LCStr.
Order 3 explicitly states that no judicial fees or costs are levied in this decision regarding the finding of incompetence.
Testo completo
Incarti n. 10.2008.29 10.2008.233 DA 170/2008 DA 1990/2008 · Bellinzona 19 giugno 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire nelle procedure penali avviate nei confronti di
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di: ripetuto abuso di carte-chèques o di credito, ripetuta truffa commessa e, in parte, mancata, ripetuta falsità in documenti;
fatti avvenuti a Zurigo, Mendrisio, Chiasso, Lugano e Viganello ed in Italia nel periodo dal 19 marzo 2002 al 3 maggio 2002, a Chiasso, Glattbrugg, Viganello, Lugano ed in Italia nel periodo dal 16 maggio 2002 al 31 maggio 2002, nonché a Chiasso e Glattbrugg, in data 16 maggio 2002, 27 maggio 2002 e 31 maggio 2002;
reati previsti dagli art. 148 cpv. 1, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. 170/2008 di data 15 gennaio 2008 del AINQ 1 , che propone la condanna dell’accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.—(centoquaranta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 12'600.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Pena interamente aggiuntiva a quella inflittagli dal G.U.P del Tribunale di Como con sentenza 15 febbraio 2005, rispettivamente a quella decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d’accusa n. 4083/2006 del 30 ottobre 2006.
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 33'798.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ed inoltre
prevenuto colpevole di: grave infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti a Paradiso il 31 dicembre 2007;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1990/2008 di data 2 giugno 2008 del, , che propone la condanna dell’accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.--(centotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni interposte tempestivamente dall’accusato in data 17 gennaio 2008, rispettivamente in data 11 giugno 2008;
considerato che, giusta l’art. 207 cpv. 1 CPP, il decreto d’accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quanto il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore;
che la competenza della Pretura penale è regolata nel senso di quanto sopra dall’art. 41 LOG;
che la pena complessiva proposta dall’accusa è pertanto di 150 aliquote giornaliere, che si vanno ad aggiungere a quella di cui al decreto d’accusa n. 4083/2006 di data 30 ottobre 2006, confermata da questa Pretura con sentenza 16 agosto 2007, regolarmente cresciuta in giudicato dopo essere stata invano impugnata sino al Tribunale federale;
che di conseguenza la fattispecie esula dalla competenza di questo giudice;
che gli atti vanno quindi ritornati al Ministero pubblico, affinché proceda all’emanazione di un atto d’accusa ai sensi degli art. 199 e segg. CPP;
pronuncia: 1. E’ accertata l’incompetenza della Pretura penale.
§ Alla crescita in giudicato di questo giudizio gli atti saranno ritrasmessi al Ministero pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti.
2. Il dibattimento fissato per il 15 luglio 2008 è annullato (inc. 10.2008.29).
3. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
4. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.