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10.2008.287 • PP TI 10.2008.287 Generato dall'IA

Defamation and Insult Conviction for Misappropriation Allegations Against Nursing Home Director

Numero d'incarto 10.2008.287
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of defamation and insult for communicating accusations of dishonorable conduct, specifically misuse of position and misappropriation of funds, to a third party and forwarding a letter detailing these allegations to a government official regarding the director of a nursing home. The court reasoned that the defendant's actions met the criteria for both offenses, resulting in a conviction imposing a fine, with the penalty suspended conditionally for two years, ordering the defendant to pay court costs, and referring civil claims to the competent forum.

Regesto Legislator

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Art. 42 cpv. 4 CP, Art. 49 cpv. 1 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Defamation and Insult Conviction for Misappropriation Allegations Against Nursing Home Director: The court reasoned that the defendant's actions met the criteria for both offenses, resulting in a conviction imposing a fine, with the penalty suspended conditionally for two years, ordering the defendant to pay court costs, and referring civil claims to the competent forum.

Parole chiave

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diffamazione ingiuria appropriazione indebita di fondi comportamento abusivo rivendicazione di terzi reati connessi Comunicare a terzi dei fatti per nuocere alla reputazione di una persona

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 CP

The defendant was declared guilty of defamation under this article.

art. 177 CP

The defendant was declared guilty of insult under this article.

art. 106 cpv. 2 CP

This article regulates the detention substituted for non-payment of the fine imposed in order 2.

art. 369 CP

This article governs the cancellation of the conviction from the judicial record, which was communicated in the dispositive.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article informed the parties about the right to request the written grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.287 DA 2446/2008 · Bellinzona 21 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. diffamazione,

per avere, a __________ e __________, il __________, comunicando con un terzo, accusato il Direttore della casa per anziani __________ CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, e meglio per avere trasmesso alla Consigliera di Stato del Cantone Ticino __________ copia della lettera __________ da lei inviata al Direttore della casa per anziani CIVI 1 con la quale lo accusava di condotta disonorevole, segnatamente di avere abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;

2. ingiuria,

per avere, a __________ e __________, il 4/6 luglio 2007, offeso l’onore del Direttore della Casa per anziani __________ CIVI 1 inviandogli la lettera __________ nella quale lo accusava di avere abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. art. 173, 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 4 CP e l’art. 49 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 9 luglio 2008 n. 2446/2008 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 50.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile, accompagnata dalla propria patrocinatrice, mentre la Procuratrice pubblica, con lettera 4 novembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice, che chiede la conferma del decreto d’accusa, oltre al riconoscimento di fr. 4'500.- a titolo di spese legali e di fr. 500.- a titolo di torto morale (importo che sarà devoluto in beneficenza);

sentita da ultimo l'accusata, che si dichiara dispiaciuta per quanto successo e disposta a chiedere scusa per il suo modo di agire, ma non a ritirare quanto affermato, siccome trattata ingiustamente;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’imputata autrice colpevole di:

- diffamazione,

- ingiuria,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere riconosciute le richieste della parte civile in merito al risarcimento delle spese legali e al riconoscimento del torto morale?

5. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 173 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di diffamazione (*ex* art. 173 CP) ed ingiuria (*ex* art. 177 CP) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2446/2008 del 9 luglio 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di

7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr.

280.00 (duecentoottanta);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;

rinvia la parte civile, CIVI 1, al competente foro per le pretese civili;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale