Negligent Traffic Violation Conviction After Defamation Charge Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused party was charged with defamation (insults toward police officers) and a traffic violation for negligently hitting a parked car while reversing, but the defamation charge was dropped after the victim withdrew the complaint. The court proceeded solely on the traffic violation, finding the accused guilty of infringing traffic regulations because they negligently struck another vehicle while reversing, resulting in a conviction carrying a fine of 300 currency units, with non-payment resulting in three days of custody, plus payment of 250 currency units in court taxes and fees, with the entire sentence being declared final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 CPS, Art. 90 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP; Negligent Traffic Violation Conviction After Defamation Charge Withdrawal: The court proceeded solely on the traffic violation, finding the accused guilty of infringing traffic regulations because they negligently struck another vehicle while reversing, resulting in a conviction carrying a fine of 300 currency units, with non-payment resulting in three days of custody, plus payment of 250 currency units in court taxes and fees, with the entire sentence being declared final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is the basis for declaring the accused guilty of the traffic offense in order number 1 of the final ruling.
This article specifies the substitute detention in case of non-payment of the fine imposed in order number 1, paragraph §.
This procedural article governs the right to request the written grounds for the judgment, although the court noted no request was made.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.266 DA 2245/2008 · Bellinzona 17 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, ad __________ il __________ e il __________, rivolgendosi all'agente di polizia cantonale Sgtm __________ con le parole "...vai a cagare...ve lo metto in quel posto.." e all'agente di polizia cantonale sgt __________ con le parole "...andate a cagare...ve lo ficco dietro dove dico io...siete delle merde...levate quel culo di merda da qui...", offeso con parole l'onore di una persona;
infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177 CPS;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, ad __________ il __________, circolando con la vettura Nissan targata __________, nell'effettuare una manovra di retromarcia, negligentemente urtato contro la vettura Mercedes targata TI 10970 di LESA 3, ivi regolarmente posteggiata, quindi contravvenendo alle norme sulla circolazione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;
perseguita con decreto d’accusa n. 2245/2008 di data 23 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 240.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 luglio 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
dato atto che la parte lesa (e querelante) sgt LESA 1, il 1 ottobre 2008 ha ritirato la querela da lui sporta e che ha dato adito all’imputazione numero 1 (ingiuria) del decreto d’accusa;
dichiarato che l’imputazione di cui al pto 1 del decreto d’accusa priva d’oggetto per recesso di querela, su questo punto il procedimento è quindi stralciato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel punto 2 decreto d’accusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione, *ex* art. 90 cifra
1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel pto 2 decreto di accusa n. 2245/2008 del 23 giugno 2008.
condanna ACCU
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 125.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale