Speeding Infraction and Rejected Necessity Defense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA defendant, charged with a serious traffic violation for driving 165 km/h in a 120 km/h zone, admitted to the infraction but claimed necessity; the court found the defendant guilty as charged under the relevant traffic laws, rejecting the necessity defense, and consequently sentenced the individual to a fine calculated based on ten daily rates of eighty currency units (totaling 800 currency units), a separate fine of 600 currency units (convertible to six days imprisonment if unpaid), with the execution of the fine suspended conditionally for a two-year probationary period, and further ordered payment of 370 currency units for judicial taxes and costs, with the final judgment being considered definitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 22 cpv. 1 OSStr, art. 90 cifra 2 LCStr; Speeding Infraction and Rejected Necessity Defense: le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the main offense (serious traffic violation) for which the accused was declared guilty.
This article was cited in the dispositive to suspend the execution of the pecuniary penalty conditionally.
This article was cited in the dispositive to specify the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine.
This article was cited in the dispositive regarding the conditions for the deletion of the conviction from the judicial record.
This procedural article was cited concerning the right to appeal and request for written motivation.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.258 DA 2250/2008 · Bellinzona 14 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di 165 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 17 febbraio 2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 23 giugno 2008 n. 2250/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'000.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 900.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto all’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 ottobre 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta l’infrazione, ma rileva che ha agito in stato di necessità. Chiede pertanto una sensibile riduzione della sanzione, anche in considerazione della sua situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Ha agito in stato di necessità?
3. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
4. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3 e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2250/2008 del 23 giugno 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 800.-- (ottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS);
2. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 970.00 totale