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10.2008.224 • PP TI 10.2008.224 Generato dall'IA

Threat conviction and conditional suspended fine

Numero d'incarto 10.2008.224
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with the crime of threat for making a phone call to a victim stating, "if I come down I will kill you all," which was deemed to constitute a grave threat causing fear, despite the defendant's claim that the context was an emotional argument between sisters and the actual words were slightly different. The court found the defendant guilty of the threat under the relevant articles, acknowledging mitigating circumstances, and consequently sentenced the defendant to a fine of 5 daily rates of 60 monetary units each, a separate fine of 100 monetary units, with the monetary penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, and ordered the defendant to pay court costs and fees.

Regesto Legislator

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Art. 180 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 180 in rel. con art. 48 lett. b e c CP, art. 9 e segg. CPP; Threat conviction and conditional suspended fine: The court found the defendant guilty of the threat under the relevant articles, acknowledging mitigating circumstances, and consequently sentenced the defendant to a fine of 5 daily rates of 60 monetary units each, a separate fine of 100 monetary units, with the monetary penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, and ordered the defendant to pay court costs and fees.

Parole chiave

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minaccia sospensione condizionale della pena pagamento dell'ammenda circostanza attenuante vittima ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 180 in rel. con art. 48 lett. b e c CP

This provision establishes the criminal offense of threat (minaccia) for which the defendant was declared guilty in the dispositive.

art. 106 cpv. 2 CP

This provision is cited in the dispositive concerning the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.

art. 369 CP

This provision is cited in the dispositive regarding the inscription and subsequent deletion of the conviction from the criminal record.

art. 9 e segg. CPP

These procedural articles were cited in the preamble to the dispositive, indicating the general procedural framework used for the judgment.

art. 273 e segg. CPP

These procedural articles were cited in the preamble to the dispositive, indicating the procedural framework applied to the trial/sentence.

art. 39 LTG

This procedural rule was cited in the preamble to the dispositive regarding the competent court (Pretura penale).

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.224 DA 1802/2008 · Bellinzona 25 settembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di minaccia,

per avere, in data __________ a __________, usando grave minaccia, incusso timore o spavento a LESA 1 e specificatamente telefonandogli dicendogli la seguente espressione: “vengo a casa vostra e vi sparo a tutte e tre”;

reato previsto dall’art. 180 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio 2008 n. DA 1802/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la sessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 maggio 2008;

indetto il dibattimento 25 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ribadisce innanzitutto che la frase proferita era “*se vengo giù vi ammazzo*” dopo essere stato provocato e nel contesto emotivo della lite fra sorelle avvenuta poco prima; egli chiede il proprio proscioglimento o perlomeno una massiccia riduzione della pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di minaccia?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 in rel. con l’art.

48 lett. b e c CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub*

1. e 3., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di minaccia (art. 180 in rel. con art. 48 lett. b e c CP) per avere, in data __________ a __________, usando grave minaccia, incusso timore a LESA 1 dicendogli nel corso di una telefonata “*se vengo giù vi ammazzo*”;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in un (1) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 75.-- e delle spese giudiziarie di fr. 75.-- per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr. 250.--*totale