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10.2008.198 • PP TI 10.2008.198 Generato dall'IA

Attempted Fraud and Forgery Acquittal Due to Insufficient Proof

Numero d'incarto 10.2008.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused faced charges of attempted fraud, repeated forgery of documents, and importation/possession of counterfeit currency after attempting to deposit fifteen allegedly false bearer securities with a total face value of €3,000,000 and importing a counterfeit €50 banknote. The court acquitted the accused on all counts because, applying the principle of *in dubio pro reo*, the evidence only provided indications of the falsity of the documents and did not rise to the level of proof required for conviction; consequently, the court ordered the release of the securities and the destruction only of the counterfeit banknote.

Regesto Legislator

Ufficiale

Depositare in banca 15 titoli al portatore del valore di 200'000.-- Euro cadauno, risultati falsi, al fine di monetizzarli, senza riuscire nell'intento; importare dall'Italia una banconota falsa da 50 Euro

Parole chiave

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tentata truffa falsificazione di monete falsità in documenti prova dell'identità sequestro di mezzi di prova occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 146 cpv. 1 CPS
This article defines the crime of attempted fraud, which the court explicitly found the defendant not guilty of.
Art. 22 CPS
This article is cited in relation to attempted fraud, which the court explicitly found the defendant not guilty of.
Art. 251 cifra
ripetuta falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
Art. 244 cpv. 1 CPS
This article defines the crime of importing, purchasing, and depositing counterfeit currency, which the court explicitly found the defendant not guilty of.
Art. 106 cpv. 2 CPS
3’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 244 CPS
Per quanto concerne la fattispecie di cui all’art. 244 CPS evidenzia come non sia stato assolutamente dimostrato che la donna intendesse mettere in circolazione la banconota; anzi è da ritenersi proprio il contrario.
Art. 276 cpv. 2 CPP
The court noted the provision regarding the deadline for requesting the written reasoning of the judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 CPS

The court ordered the confiscation and destruction of the counterfeit Euro 50 banknote using this article.

art. 244 cpv. 1 CPS

This article defines the crime of importing, purchasing, and depositing counterfeit currency, which the court explicitly found the defendant not guilty of.

art. 251 cifra 1 CPS

This article defines the crime of repeated forgery of documents, which the court explicitly found the defendant not guilty of.

art. 146 cpv. 1 CPS

This article defines the crime of attempted fraud, which the court explicitly found the defendant not guilty of.

art. 22 CPS

This article is cited in relation to attempted fraud, which the court explicitly found the defendant not guilty of.

art. 276 cpv. 2 CPP

The court noted the provision regarding the deadline for requesting the written reasoning of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.198 DA 1878/2008 · Bellinzona 10 marzo 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

detenuta dal 4 marzo 2004 al 24 marzo 2004

prevenuta colpevole di 1. tentata truffa, per avere, a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-20 febbraio 2004; sia singolarmente sia in correità con altri, tentato, in più occasioni, di ingannare i funzionari di LESA 1, al fine indurli a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio altrui, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto; in specie, per avere depositato, in due occasioni, presso il citato Istituto bancario (dove previamente aveva aperto, a suo nome, la relazione bancaria __________), complessivi 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale complessivo di € 3'000'000.-- (€ 200'000.-- cadauno) risultati falsi, e più precisamente per avere depositato, presso il LESA 1, __________:

- in correità con __________, in data 30 gennaio 2004, 5 falsi titoli __________ del valore facciale di € 200'000.-- cadauno;

- personalmente, in data 20 febbraio 2004, ulteriori 10 falsi titoli __________, del valore facciale di € 200'000.-- cadauno,

al fine di monetizzarli, senza tuttavia riuscire nel suo intento, avendo la banca, nel frattempo, costatato la falsità dei titoli in parola; titoli, questi, sequestrati dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004;

fatti avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;

reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS, in relazione con l’art. 22 CPS;

2. ripetuta falsità in documenti,

per avere, a __________, in data 30 gennaio 2004 e il 20 febbraio 2004, fatto uso, a scopo di inganno ed al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto oppure di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, di falsi documenti; in specie, per avere consegnato, in due occasioni, a LESA 1, __________, nelle modalità descritte al punto 1, complessivi 15 titoli (certificati al portatore) __________ risultati falsi;

fatti avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;

reato previsto dall'art.

251 cifra 1 CPS;

3. importazione, acquisto e deposito di monete false,

per avere, a __________, in data 4 marzo 2004, importato, dall’Italia, una falsa banconota da € 50.--, al fine di metterla in circolazione come genuina ed inalterata;

fatti avvenuti a __________, in data 4 marzo 2004;

reato previsto dall'art.

244 cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 15 maggio 2008 n. 1878/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'700.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 3’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. Ordina la confisca e la distruzione:

- dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla Polizia giudiziaria in data 4 marzo 2004;

- della falsa banconota da € 50.--, sequestrata dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, rinunciato all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione non essendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi di tutti reati addebitati alla sua cliente. In modo particolare si sofferma ad illustrare come non vi sia alcuna prova giuridicamente valida che attesti la falsità dei documenti in questione. Inoltre manca l’elemento oggettivo dell’inganno astuto. Dal punto di vista soggettivo la sua cliente non ha certamente agito né intenzionalmente né per dolo eventuale. Per quanto concerne la fattispecie di cui all’art. 244 CPS evidenzia come non sia stato assolutamente dimostrato che la donna intendesse mettere in circolazione la banconota; anzi è da ritenersi proprio il contrario. Chiede inoltre il dissequestro dei 15 titoli sequestrati all’accusata, nonché la restituzione della cauzione di fr. 5’000.-- da lei versata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Tentata truffa,

1.2. Ripetuta falsità in documenti,

1.3. Importazione, acquisto e deposito di monete false,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nonché della falsa banconota da € 50.--, sequestrati dalla Polizia il 4 marzo 2004?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22, 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 244 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo, preso atto che in merito alla falsità dei documenti sussistono solo indizi che non assurgono a valore di prova;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

2. ripetuta falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

3. importazione, acquisto e deposito di monete false, art. 244 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1878/2008 del 15 maggio 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

ordina il dissequestro dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla Polizia il 4 marzo 2004;

ordina la restituzione alla signora ACCU 1 dell’importo di fr. 5’000.-- da lei versato a titolo di cauzione il 24 marzo 2004;

ordina la confisca e la distruzione della banconota falsa da € 50.--, sequestrata dalla Polizia il 4 marzo 2004 (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona, con allegata la banconota da € 50.-- sequestrata,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Ufficio federale di polizia, Berna.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale