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10.2008.197 • PP TI 10.2008.197 Generato dall'IA

Acquittal for Illicit Use of Assets Regarding Erroneous Deposit Withdrawal

Numero d'incarto 10.2008.197
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was accused of illicit use of assets for improperly authorizing the withdrawal of an erroneous deposit of 883.50 Swiss Francs from a joint account, which was due to an employer as sickness compensation, and although the amount was later recovered by the account holder, the charge of illicit use under Article 141bis of the Criminal Code was contested based on doctrinal definitions regarding what constitutes "use" and the lack of proven intent to prevent recovery, coupled with the assertion that the defendant acted in good faith or negligence. Consequently, the court acquitted the defendant of illicit use of assets, finding that the elements of the crime were not sufficiently proven, and ordered the state to bear the judicial costs, while all previous criminal and civil claims were rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 141bis CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal for Illicit Use of Assets Regarding Erroneous Deposit Withdrawal: Consequently, the court acquitted the defendant of illicit use of assets, finding that the elements of the crime were not sufficiently proven, and ordered the state to bear the judicial costs, while all previous criminal and civil claims were rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei beni ritiro delle conclusioni civili accusa penale conto congiunto deposito di cose fungibili abuso di carte-chèques Utilizzare soldi erroneamente pervenuti sul proprio conto bancario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 141bis CPS
The defendant was acquitted based on the substantive offense provision that was the subject of the accusation.
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited regarding the parties' rights to request a written motivation or file an appeal.
art. 273 e segg. CPP
Cited in conjunction with procedural provisions governing the trial procedure which resulted in the acquittal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 141bis CPS

The defendant was acquitted based on the substantive offense provision that was the subject of the accusation.

art. 273 e segg. CPP

Cited in conjunction with procedural provisions governing the trial procedure which resulted in the acquittal.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the parties' rights to request a written motivation or file an appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.197 DA 1626/2008 · Bellinzona 30 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali,

per avere, il 7 aprile 2005 a __________, indebitamente impiegato, a profitto proprio e altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso, in modo indipendente dalla sua volontà, segnatamente, per avere in qualità di titolare del conto n. __________ presso Banca __________, indebitamente autorizzato la di lei madre, __________, avente diritto di firma individuale sul conto, a prelevare fr. 883.50, ivi erroneamente versati da __________, a titolo di indennità per perdita di guadagno causa malattia, e spettanti alla sua datrice di lavoro CIVI 1, accredito prelevato dalla madre in data 7 aprile 2005 ed in seguito recuperato dalla titolare del conto per compensazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 141bis CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 23 aprile 2008 n. 1626/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 350.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 883.50 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 30 aprile 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 30 ottobre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’aduzione della teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’imputata e la reiezione del punto n. 3 del Decreto d’accusa, richiamando in primo luogo le definizioni dottrinali relative a cosa debba intendersi per impiego ai sensi della norma in questione. In effetti in base a quanto ritenuto in proposito dagli autori da lui citati, l’atto addebitato alla prevenuta non costituirebbe reato. Non è in effetti provato che la sua assistita volesse impedire il recupero del denaro indebitamente versatole: ella aveva comunque disponibilità economiche per restituire i soldi e ha subito dichiarato di volerli rifondere. Inoltre il legale precisa come neppure l’aspetto soggettivo possa considerarsi adempito, avendo la sua assistita agito, come attestato dalle emergenze istruttorie, in buona fede, o comunque per negligenza. Non sicuramente per dolo eventuale. Infine egli ha posto l’accento su alcune lacune procedurali;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Deve essere confermata e, se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 141bis CPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di impiego illecito di valori patrimoniali, art. 141bis CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1626/2008 del 23 aprile 2008;

carica la tassa e le spese giudiziarie allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale