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10.2008.195 • PP TI 10.2008.195 Generato dall'IA

Defendant Acquitted of Illegal Dumping Under Environmental Protection Act

Numero d'incarto 10.2008.195
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged under the Federal Environmental Protection Act for illegally establishing and managing a dump between 2006 and 2007 by depositing various waste, including inoperable vehicles and scrap, on private property without authorization. The court acquitted the defendant of the charge, reasoning that the facts presented did not constitute a "dump" as defined by the relevant article of the Environmental Protection Act, and since no alternative lesser offense was charged, a conviction on the initial charge could not be reached, resulting in the acquittal, with court costs charged to the state and the defendant being awarded costs for legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 60 cpv. 1 LPAmb, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 30e cpv. 2 LPAmb, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 61 LPAmb; Defendant Acquitted of Illegal Dumping Under Environmental Protection Act: The court acquitted the defendant of the charge, reasoning that the facts presented did not constitute a "dump" as defined by the relevant article of the Environmental Protection Act, and since no alternative lesser offense was charged, a conviction on the initial charge could not be reached, resulting in the acquittal, with court costs charged to the state and the defendant being awarded costs for legal representation.

Parole chiave

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immersione di rifiuti delitto contro l'ambiente dumping protezione dell'ambiente reato d'evento tutela legale Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 60 cpv. 1 LPAmb

This provision was cited in connection with the crime of which the accused was acquitted.

art. 61 LPAmb

This provision was cited in the preamble to the decision but not applied in the operative part as the accusation under this article was not formally raised.

art. 273 e segg. CPP

This procedural rule was cited in the preamble to the decision regarding the procedure for the judgment.

art. 39 LTG

This procedural rule was cited in the preamble to the decision regarding the applicable law/jurisdiction.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule concerns the right to request the reasoned decision, mentioned in the procedural steps leading to the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.195 DA 1760/2008 · Bellinzona 10 febbraio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente,

per avere, nel periodo 2006-2007, ad __________, senza autorizzazione, depositando sul mappale n. __________ RFD oggetti e scarti vari tra cui autoveicoli inservibili, roulottes, rottami, legname, ingombranti, taniche contenenti liquidi vari, ecc, sistemato o gestito una discarica;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 60 cpv. 1 LPAmb;

perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio 2008 n. 1760/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’350.--, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 2’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 maggio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando, con riferimento alla dottrina in merito, come nella fattispecie non ci si trovi di fronte ad una discarica ai sensi dell’art. 30e cpv. 2 LPAmb. Al limite potrebbe entrare in linea di conto una contravvenzione ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPAmb, ma non essendo stata prospettata una simile accusa, il giudice non può decidere sulla stessa. Nella denegata ipotesi di una condanna chiede una massiccia della pena principale e che si prescinda dalla multa, in considerazione della situazione finanziaria del suo cliente. Protestate tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 60 cpv. 1, 61 LPAmb; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e rilevando che non è stata prospettata l’accusa ai sensi dell’art. 61 LPAmb, per cui non è possibile prendere in considerazione una contravvenzione ai sensi dello stesso;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente, art. 60 cpv. 1 LPAmb, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1760/2008 del 5 maggio 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

assegna al signor ACCU 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio federale dell’ambiente, Berna,

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale